Richiesta parere di un comune rappresentando la particolare situazione in cui versa quel comune a causa del notevole lavoro dell’Ufficio tecnico, cui risulta un solo dipendente part-time per 14 ore. E’ stato chiesto di conoscere se sia possibile incre

Territorio e autonomie locali
27 Novembre 2012
Categoria 
15.02.04 Tempo determinato
Sintesi/Massima 

Nell’ambito delle proprie autonome determinazioni, spetterà all’ente decidere a quale orientamento accedere, nell’eventuale rispetto dei limiti di spesa. Ai sensi dell’art. 11 del CCNL 22.1.2004, l’attribuzione della posizione organizzativa al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può avvenire solamente nel caso di part-time inferiore al 50%. Pertanto, detta possibilità assunzionale resta subordinata al verificarsi delle condizioni previste dal surrichiamato comma 562, peraltro applicabile fino 31.12.2012.

Testo 

OGGETTO: problematiche relative al funzionamento ufficio tecnico.

Con una nota pervenuta via e-mail, una Prefettura ha trasmesso la richiesta di parere di un Comune. In particolare, è stata rappresentata la particolare situazione in cui versa quel comune a causa del notevole lavoro dell'Ufficio tecnico, cui risulta addetto un solo dipendente part-time per 14 ore. È stato, pertanto, chiesto di conoscere se sia possibile: incrementare l'orario di lavoro da 14 ore a 18 ore settimanali, tenuto conto che originariamente l'assunzione era avvenuta per 18 ore; conferire la responsabilità del servizio al dipendente del predetto Ufficio con attribuzione dell'indennità di posizione nella misura massima; impiegare un dipendente presso un altro ente, per 12 ore al di fuori del suo orario di servizio. E' stato, inoltre, trasmesso il parere, negativo, della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti n. 404 del 18.9.2012, sulla questione di cui trattasi.
Al riguardo, si fa presente che, la problematica concerne la possibilità di aumentare le ore del part-time di un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato e con rapporto a tempo parziale, senza incorrere nelle limitazioni assunzionali previste, per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 e s.m.i. Sulla materia, non vi è un univoco orientamento giurisprudenziale delle sezioni della Corte dei Conti. Difatti, mentre la citata sezione regionale, pur considerando che ciò che più rileva è il rispetto del limite di spesa complessivo da parte dei comuni in materia di assunzioni, propende per un orientamento restrittivo che non consentirebbe l'aumento delle ore di part-time, la sezione regionale dell'Umbria, nella recente delibera n. 186 del 14 novembre 2012, ritiene che l'incremento delle ore di part-time sia ammissibile, purchè sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi dell'art. 3 comma 101 della legge 244/2007, costituisce sicuramente una nuova assunzione.
Spetterà, pertanto, all'ente decidere, nell'ambito delle proprie autonome determinazioni, a quale orientamento accedere, nell'eventuale rispetto dei liniti di spesa, dovendosi, peraltro, considerare che il rapporto di lavoro part-time era originariamente instaurato per 18 ore settimanali e che la riduzione dell'orario era stata consentita solo per un periodo di tempo ormai scaduto.
Relativamente al secondo quesito si rappresenta che, che ai sensi dell'art. 11 del CCNL 22.1.2004, l'attribuzione della posizione organizzativa al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può avvenire solamente nel caso di part-time non inferiore al 50%. Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che il principio del riproporzionamento del trattamento economico per il personale part-time trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione. Conseguentemente, non risulta possibile procedere all'attribuzione della predetta retribuzione di posizione nella misura massima prevista dall'art. 11 del CCNL 31.3.1999, dovendosi per contro graduare detta retribuzione in misura proporzionale al rapporto di lavoro part-time in essere.
Relativamente all'ultimo quesito, si rileva che la possibilità stabilita dal comma 557 dell'art. 1 della legge 311/2004 di utilizzare un dipendente in servizio presso un altro ente al di fuori del suo orario di servizio è da considerare quale assunzione. Infatti, la norma introduce una deroga all'unicità del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, consentendo, ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di procedere all'instaurazione di un nuovo e diverso rapporto di lavoro con un dipendente di un altro ente locale. Pertanto, detta possibilità assunzionale resta subordinata al verificarsi delle condizioni previste dal surrichiamato comma 562, peraltro applicabile solo fino al 31.12.2012.