Il legislatore statale (art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000) ha demandato alla fonte regolamentare la determinazione del numero legale per la validità delle sedute. In tema di quorum strutturale, non si riscontrano univoci orientamenti giurisprudenziali. In assenza di diversa previsione regolamentare, si ritiene che il quorum debba essere calcolato includendo il sindaco.
Si fa riferimento alla nota allegata con la quale il Segretario del comune di .. ha formulato un quesito in ordine alla determinazione del quorum previsto dal regolamento del consiglio comunale al fine della validità delle sedute.
Atteso che, ai sensi dell'articolo 23 della suddetta normativa regolamentare, è previsto che il consiglio non può deliberare se non interviene la metà più uno dei consiglieri, è stato chiesto se, ai fini della determinazione del quorum strutturale, debba essere computato anche il sindaco.
Come noto, il legislatore statale (art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000) ha demandato alla fonte regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento dei consigli e la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, essere inferiore al 'terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.'.
Premesso che non si riscontrano sul punto univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Puglia sent.1301/2004, T.A.R. Lazio, sez. II ter, sentenza n. 497/2011 e T.A.R. Lombardia sentenza n.1604/2011), si ritiene che il quorum debba essere calcolato includendo il sindaco.
Si osserva, infatti, che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula 'senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia ".
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