Correzione deliberazione consiliare. Quesito.

Territorio e autonomie locali
18 Ottobre 2012
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Fatte salve eventuali previsioni regolamentari dell’ente che disciplinino la materia, in presenza di verbali già approvati che risultino difformi rispetto all’effettivo andamento della seduta, è demandato al consiglio comunale l’accertamento dell’errore e la sua successiva rettifica mediante un proprio deliberato.
La correzione dell’errore da parte dell’Amministrazione che ha emesso l’atto, appare peraltro compatibile con il sistema relativo al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare con le norme contenute nel capo IV-bis che disciplina “l’efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo, la revoca e il recesso”.
Tale correzione da parte del consiglio comunale non comporta, ovviamente, una nuova discussione dell’argomento, oggetto della deliberazione, che sia già stato discusso ed approvato.

Testo 

Con la nota in riferimento codesta prefettura ha segnalato la questione relativa all'erroneo contenuto di una deliberazione del comune di .. ove a seguito della non corretta verbalizzazione veniva indicato quale astenuto, un consigliere anziché altro che effettivamente non aveva partecipato alla votazione.
Uno dei consiglieri interessati ha ritenuto non sufficiente la nota di errata corrige pubblicata congiuntamente alla deliberazione, chiedendo all'ente la correzione materiale del citato atto.
Ciò premesso, la segretaria comunale ha chiesto se possa procedersi alla correzione materiale e formale della deliberazione o se debba convocarsi nuovamente il consiglio per una nuova discussione sull'argomento della delibera che risulta ormai concluso.
Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare in via preliminare la sentenza n. 1311 del 14.07.2009 con cui il T.A.R. Sicilia – Sez. di Catania - ha precisato che il verbale della seduta costituisce l'elemento essenziale della esternazione e della documentazione delle determinazioni amministrative degli organi collegiali, nonché la condizione necessaria perché le determinazioni stesse acquistino valore di espressione di potestà amministrative.
Ciò posto, considerato che i verbali di seduta, di norma, sono soggetti a successiva approvazione da parte dello stesso consiglio, è in quella sede che possono farsi rilevare gli errori materiali ed eventuali difformità rispetto alle dichiarazioni effettivamente rilasciate nel corso della seduta.
In ogni caso, fatte salve eventuali previsioni regolamentari dell'ente che disciplinino la materia, in presenza di verbali già approvati che risultino difformi rispetto all'effettivo andamento della seduta, è demandato al consiglio comunale l'accertamento dell'errore e la sua successiva rettifica mediante un proprio deliberato.
La correzione dell'errore da parte dell'Amministrazione che ha emesso l'atto, appare peraltro compatibile con il sistema relativo al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare con le norme contenute nel capo IV-bis che disciplina 'l'efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo, la revoca e il recesso'.
Tale correzione da parte del consiglio comunale non comporta, ovviamente, una nuova discussione dell'argomento, oggetto della deliberazione, che sia già stato discusso ed approvato.