Variazione della composizione delle Commissioni Consultive Consiliari – Riduzione dei componenti – Quesito.

Territorio e autonomie locali
11 Ottobre 2012
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto. In ogni caso è rimessa all’autonomia organizzativa dell’ente interessato l’individuazione, anche mediante opportune integrazioni del vigente regolamento, del meccanismo tecnico (quale voto plurimo, voto ponderato o altro) reputato maggiormente idoneo ad assicurare a ciascun commissario un peso corrispondente a quello del gruppo che rappresenta.

Testo 

E' stato posto un quesito riguardante la composizione delle commissioni consultive consiliari.
Il comune di . ha adottato una delibera finalizzata alla riduzione del numero dei componenti delle commissioni consultive da 9 a 6.
Al riguardo, si evidenzia che, trattandosi di delibera già adottata dall'ente, spetta al giudice ammnistrativo ogni eventuale pronuncia sulla legittimità della stessa.
In linea generale si ribadisce che, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
La proporzionalità, quindi, è volta ad assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile.
Tuttavia, il legislatore non ha precisato in che modo debba essere applicato il surriferito criterio di proporzionalità. E' da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, il criterio proporzionale può dirsi rispettato ove sia assicuratala presenza in ogni commissione di ciascun gruppo presente in consiglio, in modo che se una lista è rappresentata da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite (v. T.A.R. Lombardia, Brescia, 4.7.1992, n. 796; T.A.R. Lombardia Milano, 3.5.1996, n. 567), assicurando una composizione delle commissioni proporzionata all'entità di ciascun gruppo consiliare.
In ogni caso è rimessa all'autonomia organizzativa del comune interessato l'individuazione, anche mediante opportune integrazioni del vigente regolamento, del meccanismo tecnico (quale voto plurimo, voto ponderato o altro) reputato maggiormente idoneo ad assicurare a ciascun commissario un peso corrispondente a quello del gruppo che rappresenta.
Infatti, come precisato dalla stessa giurisprudenza richiamata, il criterio proporzionale 'è posto dal legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative, egualmente legittime purché coerenti con la ratio che quel principio sottende, e che consiste nell'assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile' (TAR Lombardia, n.567/96).