Un Ente ha formulato un quesito inteso a conoscere se ai fini della quantificazione degli oneri a carico di un comune recedente dall’Unione stessa, possa essere ricompresa tra gli “oneri pluriennali” la spesa sostenuta per la retribuzione del person

Territorio e autonomie locali
27 Settembre 2012
Categoria 
14.04 Trattamento economico
Sintesi/Massima 

Gli oneri pluriennali si riferiscono ai costi sostenuti per l’acquisto di beni o strumenti durevoli che gravano su più di un esercizio. Si deve quindi rilevare che nello statuto di costituzione dell’ente unione dovrebbero essere disciplinati tutti gli aspetti relativi al suo funzionamento, compresi quelli relativi al personale eventualmente trasferito dagli enti aderenti o da assumere. In assenza di tale previsione si rileva la necessità di addivenire ad un accordo con l’ente recedente.

Testo 

OGGETTO: Recesso di un comune e ripartizione degli oneri relativi al personale. Richiesta di parere.

Con una nota un Ente ha formulato un quesito inteso a conoscere se, ai fini della quantificazione degli oneri a carico di un comune recedente dall'Unione stessa, possa essere ricompresa tra gli 'oneri pluriennali' la spesa sostenuta per le retribuzioni del personale a tempo indeterminato, assunto dall'Unione durante il periodo in cui il comune recedente aderiva alla forma associativa, tenuto conto della previsione statutaria contenuta nell'art. 6, c. 3, che prevede che con il recesso tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione'
Al riguardo, si fa presente che gli oneri pluriennali, per definizione, si riferiscono ai costi sostenuti per l'acquisto di beni o strumenti durevoli che gravano su più di un esercizio. Infatti, allo scopo deve essere costituito un fondo di ammortamento con ripartizione della spesa pluriennale su più esercizi mediante impegno della quota di competenza, detta di ammortamento.
Appare, quindi, del tutto evidente l'impossibilità di ricomprendere in detti oneri le spese sostenute per il personale che, a loro volta, si configurano come oneri di personale continuativi e ricorrenti ma per le quali non si procede nel modo suindicato.
Posto quanto sopra, si deve rilevare che nello statuto di costituzione dell'ente unione dovrebbero essere disciplinati tutti gli aspetti relativi al suo funzionamento, compresi quelli relativi al personale eventualmente trasferito dagli enti aderenti o da assumere. In assenza di tale previsione, come nel caso di specie, si rileva la necessità di addivenire ad un accordo con l'ente recedente.