Decadenza consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute del consiglio.

Territorio e autonomie locali
13 Settembre 2012
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

l’istituto della decadenza per mancata partecipazione alle sedute è previsto dall’art. 43, comma 4, del dlgs n. 267/2000 che demanda allo statuto comunale la relativa disciplina, “garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”. L’astensionismo ingiustificato di un Consigliere comunale costituisce legittima causa di decadenza sul presupposto del disinteresse e della negligenza che l’amministratore mostra nell’adempiere il proprio mandato. Rientra nel diritto del Consigliere comunale l’impiego di tutti gli strumenti giuridici offerti dall’ordinamento per opporsi a decisioni non condivise (quali, ad esempio, l’espressione di voto contrario, l’astensione dal voto o l’omessa partecipazione alla seduta anche al fine di impedire il formarsi del quorum strutturale).

Testo 

Si fa riferimento alla nota surriferita con la quale codesta Prefettura ha formulato un quesito in merito alla decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute del consiglio.

Come noto, l'istituto della decadenza per mancata partecipazione alle sedute è previsto dall'art. 43, comma 4, del dlgs n. 267/2000 che demanda allo statuto comunale la relativa disciplina, 'garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative'.

In particolare, è stato chiesto l'avviso della scrivente in ordine alla applicabilità del disposto recato dell'art. 18, comma 3, dello statuto comunale ai sensi del quale sono dichiarati decaduti i consiglieri che, senza giustificato motivo, siano assenti dal consiglio per tre sedute consecutive.

Secondo quanto evidenziato dal Sindaco dell'ente, tale norma dovrebbe essere applicata nei confronti di alcuni consiglieri di minoranza per essersi autosospesi dal consiglio comunale allo scopo di evidenziare il proprio dissenso.

La giurisprudenza ha chiarito che la decadenza dalla carica di consigliere appartiene alla categoria di quelle limitazioni all'esercizio di un diritto al munus publicum che devono essere interpretate restrittivamente.

Conseguentemente la decadenza non può riguardare il deliberato astensionismo di un gruppo politico che rientra nel novero delle facoltà ordinariamente a disposizione delle forze di opposizione, ma piuttosto sanziona comportamenti negligenti dei consiglieri dai quali possano derivare disagi all'attività dell'organo la cui valutazione, meramente discrezionale e di esclusiva competenza del solo consiglio comunale, costituisce il fondamento giuridico del provvedimento.

Al consigliere comunale deve essere riconosciuta, in ogni caso, la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire eventuali documenti probatori.

Di recente, il Tar Lombardia, Brescia sez. II, con la sentenza del 28/4/2011 n. 638, nell'accogliere un ricorso avverso una deliberazione di decadenza di un consigliere per mancata partecipazione alle sedute del consiglio, ha ribadito che l'astensionismo ingiustificato di un Consigliere comunale costituisce legittima causa di decadenza sul presupposto del disinteresse e della negligenza che l'amministratore mostra nell'adempiere il proprio mandato e che rientra nel diritto del Consigliere comunale l'impiego di tutti gli strumenti giuridici offerti dall'ordinamento per opporsi a decisioni non condivise (quali, ad esempio, l'espressione di voto contrario, l'astensione dal voto o l'omessa partecipazione alla seduta anche al fine di impedire il formarsi del quorum strutturale).

Ad avviso della scrivente i surriferiti principi giurisprudenziali dovrebbero costituire paradigma di riferimento di un'eventuale deliberazione del consiglio del Comune di ... ai sensi dell'art. 18, comma 3, dello statuto comunale, pur rientrando nella discrezionalità del suddetto organo assembleare la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla citata fonte normativa.

Si soggiunge, infine, che l'art. 43 del d.lgs.vo n. 267/2000 demanda allo Statuto dell'ente di stabilire i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute, fermo restando 'il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative' (ex multis TAR Sicilia sent. 14 marzo 2011, n.464).