Un Sindaco di un comune chiede se sia possibile ricorrere a forma di lavoro flessibile derogando al limite del 50% fissato dal comma 28 dell’art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, tenuto conto che l’ente deve sopperire alla carenza

Territorio e autonomie locali
31 Agosto 2012
Categoria 
15.02.04 Tempo determinato
Sintesi/Massima 

Qualora l’Ente abbia la necessità di procedere ad assunzioni flessibili nel settore della polizia municipale o per quello educativo scolastico potrà avvalersi della disposizione di cui al richiamato art. 1, comma 6 bis. Se invece le assunzioni siano necessarie per sopperire all’esigenze di altri settori il limite di spesa, non potrà essere superato, non risultando possibile avvalersi della richiamata deroga. Per l’anno 2013, troverà applicazione la disposizione di cui all’art. 4 ter, comma 12, del D.L. 16/2012, convertito in legge 44/2012, il quale dispone che gli enti locali possono superare il suddetto limite del 50% per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale.

Testo 

OGGETTO: Art. 9, comma 28 del Dl 78/2010 convertito in legge 122/2010.

Una Prefettura ha trasmesso il quesito formulato dal sindaco di un comune inteso a conoscere se sia possibile ricorrere a forma di lavoro flessibili derogando al limite del 50% fissato dal comma 28 dell'art.9 del Dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, tenuto conto che l'ente deve sopperire alla carenza di personale dovuta al collocamento in quiescenza di alcuni dipendenti, tra cui il Comandante dei vigili urbani, e alla dichiarazione di inidoneità alle proprie mansioni di altri dipendenti. E' stato, inoltre, chiesto se il rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'art. 90 del Dlgs 267/2000 rientri nella predetta limitazione.
Al riguardo, si fa presente che il citato art. 9, comma 28, dispone che gli enti locali, a partire da gennaio 2012, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le stesse amministrazioni locali la spesa del personale relativa a contratti di formazione lavoro, a contratti di somministrazione e di lavoro accessorio non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.
La disposizione citata, prevista per le amministrazioni centrali, è applicabile, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per espressa previsione legislativa, agli enti locali quale norma di principio.
Relativamente alle fattispecie contemplate nel primo e secondo periodo del predetto art. 9, comma 28, si rappresenta che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 17624 del 2.5.2012, ha ritenuto che il limite del 50% fissato dal legislatore è riferito alle tipologie di lavoro flessibile complessivamente intese.
In attuazione di tale disposizione il Comune ha correttamente, provveduto alla riduzione della spesa per il lavoro flessibile nei limiti del 50%. Tuttavia, corre l'obbligo di rammentare che, per l'anno 2012, l'art. 1 comma 6 bis del dl 216/2011 convertito in legge 14/2012 ha introdotto una deroga all'applicazione della normativa in commento, stabilendo che le disposizioni del citato art. 9, comma 28, si applicano alle assunzioni di personale educativo e scolastico degli enti locali nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3 lett. b) della legge 42/2009, (concernenti la polizia locale), ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 1156 della legge 296/2006, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013.
Pertanto, qualora l'ente abbia la necessità di procedere ad assunzioni flessibili per il settore della polizia municipale o per quello educativo e scolastico potrà avvalersi della disposizione di cui al richiamato art. 1, comma 6 bis, non soggiacendo così alla limitazione della spesa, per l'anno in corso, del 50%. Nel caso in cui, invece, le assunzioni siano necessarie per sopperire all'esigenze di altri settori, il predetto limite di spesa non potrà essere superato, non risultando possibile avvalersi della richiamata deroga.
Ad ogni buon conto si soggiunge, che per l'anno 2013, troverà applicazione la disposizione di cui all'art. 4 ter, comma 12, del DL 16/2012, convertito nella legge 44/2012, il quale dispone che gli enti locali possono superare il suddetto limite del 50% per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, restando fermo, comunque, il limite della spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
Relativamente, poi, al secondo quesito formulato si fa presente che anche le assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'art. 90 del TUEL 267/2000 rientrano nelle limitazioni poste dal più volte richiamato art. 9 comma 28 (Cfr. Corte dei Conti, sez reg. Campania parere n, 65 del 13.3.2012; Corte dei Conti ,sez. reg., Marche delibera n. 6 del 10.2.2012).
Si prega codesta Prefettura di portare quanto sopra a conoscenza dell'ente locale interessato.