Il Sindaco di un comune nel far presente che con D.P.R. 17.1.2012 è stato nominato il Commissario Straordinario di liquidazione, ha chiesto di conoscere se la prestazione lavorativa a favore di detto Organo oltre l’orario rientra tra i compiti e doveri

Territorio e autonomie locali
23 Agosto 2012
Categoria 
15.04.14 Lavoro straordinario
Sintesi/Massima 

L’art. 4 comma 8 bis del DPR 378/1993 e s.m.i. dispone che gli amministratori e il segretario dell’ente locale dissestato sono tenuti a fornire all’organo di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell’ente e all’ammontare della liquidazione. Quest’ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell’ente fino al un massimo di 30 ore mensili facendo gravare l’onere sulla liquidazione. Si evince quindi che i dipendenti possono svolgere la loro attività lavorativa a favore dell’Organo di liquidazione anche oltre il normale orario, qualora ciò sia richiesto con corresponsione del compenso per il lavoro straordinario nel limite massimo stabilito dall’art. 8 bis e con oneri a carico della liquidazione. Nel caso dei dipendenti di cat. D, titolari di posizione organizzativa si rappresenta che per il principio di omnicomprensività non è possibile attribuire ulteriori compensi oltre a quelli corrisposti.

Testo 

OGGETTO: attribuzione del compenso per lavoro straordinario.

Con una nota il Sindaco di un comune, nel far presente che con DPR 17.1.2012 è stato nominato il Commissario Straordinario di liquidazione, ha formulato un quesito inteso a conoscere: se la prestazione lavorativa a favore di detto Organo, oltre l'orario, rientra tra i compiti e doveri d'ufficio; se è possibile assegnare personale dipendente oltre l'orario di lavoro con attribuzione del compenso per lavoro straordinario con oneri a carico della liquidazione; se è possibile riconoscere al personale di categoria D, titolare di posizione organizzativa, il compenso per il lavoro straordinario svolto nell'interesse del predetto organo di liquidazione.
Al riguardo, si fa presente che, com'è noto, l'art. 4 comma 8 bis del DPR 378/1993 e s.m.i. espressamente dispone che gli amministratori e il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente e all'ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste dallo stesso organo. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente fino ad un massimo di 30 ore mensili facendo gravare l'onere sulla liquidazione. Inoltre, anche i dipendenti dell'ente locale sono tenuti, a norma del comma 8 del medesimo art. 4 a prestare all'organo di liquidazione la massima collaborazione effettuando tutte le operazioni richieste dalla legge o dal liquidatore ai fini della liquidazione stessa.
Dal combinato disposto della richiamata normativa si evince che i dipendenti possono svolgere la loro attività lavorativa a favore dell'Organo di liquidazione anche oltre il normale orario, qualora ciò sia loro richiesto, con corresponsione del compenso per il lavoro straordinario, nel limite massimo stabilito dal richiamato comma 8 bis, e con oneri a carico della liquidazione.
Nel caso di dipendenti di cat. D, titolari di posizione organizzativa, si rappresenta che, per il principio di onnicomprensività, non è possibile attribuire ulteriori compensi oltre a quelli corrisposti a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, compensi che possono, comunque, essere corrisposti anche nella misura massima consentita dall'art. 10 del CCNL 31.3.1999, in relazione alla maggiore attività lavorativa prestata a favore dell'organo di liquidazione.