Quesito in materia di referendum popolare.

Territorio e autonomie locali
9 Luglio 2012
Categoria 
02.01 Consultazione e Referendum popolare
Sintesi/Massima 

L’istituto dei referendum locali, contemplato dall’art. 8, comma 3 del TUEL, costituisce un tipico istituto di democrazia diretta, una forma di partecipazione popolare di carattere opzionale, in quanto si configura quale elemento meramente eventuale e facoltativo dello statuto comunale.
Rispetto alla normativa previgente è stata ampliata la valenza dell’istituto del referendum popolare, attualmente configurabile non più solo come consultivo (unica tipologia prevista nell’originale formulazione della legge n. 142 del 1990 e volta a consentire la consultazione della popolazione su rilevanti questioni di interesse locale), ma anche come abrogativo (di provvedimenti a carattere generale degli organi istituzionali e burocratici dell’ente), propositivo (per approvare proposte di atti avanzate dalla stessa amministrazione o da altri soggetti), confermativo, di indirizzo e oppositivo-sospensivo. Soltanto il consiglio comunale è abilitato a fornire un’interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari di cui l’ente è dotato in materia di referendum .

Testo 

E' stato formulato un quesito concernente una proposta di referendum popolare volta a cancellare le scelte adottate dall'amministrazione comunale con la delibera n.. avente ad oggetto una variante ad un piano particolareggiato.
In via preliminare, si rappresenta che l'istituto dei referendum locali, contemplato dall'art. 8, comma 3 del TUEL, costituisce un tipico istituto di democrazia diretta, una forma di partecipazione popolare di carattere opzionale, in quanto si configura quale elemento meramente eventuale e facoltativo dello statuto comunale.
Rispetto alla normativa previgente è stata ampliata la valenza dell'istituto del referendum popolare, attualmente configurabile non più solo come consultivo (unica tipologia prevista nell'originale formulazione della legge n. 142 del 1990 e volta a consentire la consultazione della popolazione su rilevanti questioni di interesse locale), ma anche come abrogativo (di provvedimenti a carattere generale degli organi istituzionali e burocratici dell'ente), propositivo (per approvare proposte di atti avanzate dalla stessa amministrazione o da altri soggetti), confermativo, di indirizzo e oppositivo-sospensivo.
Come sottolineato dalla prevalente dottrina, il d.lgs. n. 267/2000 nulla dice circa l'effetto dell'esito del referendum consultivo e gli statuti comunali tendono ad escludere che l'esito sia vincolante per l'amministrazione, preferendo precisare che l'ente locale possa discostarsi dallo stesso, con adeguata motivazione, al fine di tutelare la piena autonomia politica del consiglio.
In tal senso, si è anche affermato che il potere statutario in materia resta ampio con riguardo all'oggetto del referendum (che è sufficiente che rientri tra le materie di competenza esclusiva dell'ente), alla determinazione del numero dei partecipanti per la sua validità e alla possibilità di prevedere effetti consequenziali per l'amministrazione locale legati all'esito del referendum, con il solo limite della conservazione del potere decisionale in capo agli organi di governo.
La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha affermato che -il referendum consultivo impone solo all'amministrazione che lo ha indetto di tener conto della volontà popolare, ma non esplica alcun effetto sull'azione amministrativa che ne è stato oggetto, né tanto meno su vicende successive o di altre amministrazioni, né la volontà popolare espressa con il referendum è idonea ad attribuire all'ente locale poteri estranei alla sfera di attribuzioni fissate con legge- (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3263 e Tar Puglia, Bari, sez. II, 10 marzo 2003, n. 1098).
Tale orientamento è stato confermato da successive pronunce (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3769 e Tar Veneto, Venezia, sez. II, 21 marzo 2007, n. 807), nelle quali si legge che -le consultazioni costituiscono strumento di partecipazione popolare all'elaborazione delle scelte amministrative, non strumento di verifica a posteriori da parte dei cittadini di scelte già definite con formali provvedimenti amministrativi (.). L'attività consultiva, per propria natura, deve precedere l'attività decisionale, non seguirla-.
Nel caso in esame, lo Statuto del comune di ... prevede agli articoli 66-69 l'istituto del referendum consultivo -su questioni di interesse generale della comunità-, rinvia ad apposito regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per l'indizione della consultazione referendaria.
In particolare si fa rilevare, che, ai sensi dell'art.68 dello statuto, spetta al collegio dei garanti la 'valutazione sull'ammissibilità dell'iniziativa referendaria .' con le procedure indicate dall'art.7 del regolamento per lo svolgimento delle consultazioni referendarie.
Si rappresenta, ad ogni modo, che,anche se le suddette argomentazioni possano costituire elementi di valutazione, soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia e in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari di cui l'ente è dotato.
Si prega di portare a conoscenza del comune in oggetto il contenuto della presente nei modi ritenuti più opportuni.