Fermo restando che ogni valutazione in ordine all’ammissibilità o meno delle richieste di liquidazione delle spese legali non può che essere rimessa agli Organi di codesto Ente, si osserva che nel procedimento relativo al reato ex art. 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), pur conclusosi con l’archiviazione per l’insufficienza degli elementi idonei a sostenere la responsabilità penale, è stata riconosciuta, in capo al citato dipendente, l’imputabilità per la negligenza nei controlli. Conseguentemente, non sembrerebbero sussistere le condizioni richieste dalla norma.
OGGETTO: Rimborso delle spese legali ad incaricato ex art. 110 in due procedimenti conclusisi con decreto di archiviazione. Richiesta di parere.
Con due note una Amministrazione ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità di accogliere le richieste di refusione delle spese legali sostenute dal Responsabile del Settore Tecnico Assetto, assunto a tempo determinato con un incarico a contratto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per due procedimenti penali, che si sono conclusi con l'archiviazione. Codesto Ente ha precisato che la richiesta di rimborso è stata formulata solo dopo l'archiviazione dei procedimenti e la scelta del legale non è stata concordata preventivamente.
Al riguardo, si precisa preliminarmente che nel caso in esame può trovare applicazione la norma contrattuale ex art. 28 del CCNL del 14.9.2000, in quanto l'incarico a tempo determinato, conferito ricorrendo alla modalità assunzionale speciale ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, determina l'incardinamento del soggetto nella struttura organizzativa dell'Ente con la conseguente applicazione, nei confronti dello stesso, della normativa contrattuale che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali, peraltro espressamente richiamata nel contratto individuale di lavoro stipulato dall'amministrazione con il citato Responsabile; devono altresì ritenersi applicabili, al caso di specie, le norme generali dettate in materia di impiego pubblico dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Premesso quanto sopra, si fa presente che l'esatto adempimento dell'articolo 28 in commento, che prevede la tutela del dipendente sin 'dall'apertura del procedimento', obbliga l'ente, prima di convenire di assumere a proprio carico ogni onere di difesa, a verificare la sussistenza delle seguenti condizioni: esistenza di una connessione dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali; necessità di tutelare i diritti e gli interessi dell'ente medesimo; insussistenza di un conflitto di interessi con il dipendente; insussistenza di illeciti commessi dal dipendente durante l'espletamento del servizio e per l'adempimento di compiti d'ufficio e, naturalmente, esistenza di una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente.
Anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria, è possibile procedere alla refusione delle spese legali, in presenza delle condizioni poste dal succitato articolo 28, purché non sussista conflitto di interessi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 2.8.2004, n. 5367; Cass. sez. lav. 5367/2004); l'assenza di un possibile conflitto dovrà essere accertata da parte dell'Ente, al fine di stabilire se il dipendente abbia agito nell'interesse del comune, compiendo a tale proposito delle valutazioni nel merito delle singole fattispecie, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (Cfr. Cass. sez. lav. n. 13675/2010; Cass. sez. un. 12719/2009; Corte dei Conti, sez. Liguria, n. 508/2008; Cons. Stato, sez. V, 5986/2006).
Posto quanto sopra, fermo restando che ogni valutazione in ordine all'ammissibilità o meno delle richieste di liquidazione delle spese legali non può che essere rimessa agli Organi di codesto Ente, si osserva che nel procedimento relativo al reato ex art. 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), pur conclusosi con l'archiviazione per l'insufficienza degli elementi idonei a sostenere la responsabilità penale, è stata riconosciuta, in capo al citato dipendente, l'imputabilità per la negligenza nei controlli. Conseguentemente, non sembrerebbero sussistere le condizioni richieste dalla norma.