Trattamento economico spettante ad una dipendente di cat. D3, titolare di posizione organizzativa, che usufruisce del periodo di congedo per maternità a rischio, nel caso in cui venga attribuita detta posizione ad altro dipendente, a seguito di una rimod

Territorio e autonomie locali
4 Luglio 2012
Categoria 
15.03.06 Congedi per eventi e cause particolari
Sintesi/Massima 

L’art. 17, comma 4, del CCNL 14.9.2000 prevede espressamente che nel periodo di astensione obbligatoria, alla lavoratrice madre spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione nonchè il salario di produttività. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni e delle attività della posizione organizzativa il cui titolare si avvale del congedo di maternità, la soluzione sembrerebbe quella di conferire ad interim il relativo incarico ad altro titolare di posizione organizzativa per la durata del congedo.

Testo 

OGGETTO: corresponsione retribuzione di posizione per una dipendente in congedo per maternità.

Con una nota concernente il trattamento economico spettante ad una dipendente di cat. D3, titolare di posizione organizzativa, che usufruisce del periodo di congedo per maternità a rischio, nel caso in cui venga attribuita detta posizione ad altro dipendente, a seguito di una rimodulazione dell'organizzazione amministrativa.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 17, comma 4, del CCNL 14.9.2000 prevede espressamente che, nel periodo di astensione obbligatoria, alla lavoratrice madre spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonchè il salario di produttività. Tale trattamento economico si applica in tutti i casi di maternità disciplinati dagli artt. 16 e 17 del Dlgs 151/2001 e va corrisposto, anche quando l'incarico di posizione organizzativa scade all'interno del periodo di congedo.
Inoltre, come anche sostenuto dall'ARAN, l'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 151/2001, chiarisce che per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
Poichè, sulla base di tale disciplina, alla lavoratrice deve essere corrisposto il trattamento economico che percepiva nel corso del mese o del periodo quadrisettimanale precedente all'inizio del congedo di maternità, nel caso in esame alla dipendente in questione dovrà essere riconosciuta anche la retribuzione di posizione che a quella data percepiva.
Pare il caso rammentare che ai sensi dell'art. 9, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, gli incarichi di posizione organizzativa possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
Alla luce di quanto precede, si ritiene che il mero spostamento di servizi da un settore all'altro dell'ente non può giustificare l'applicazione del predetto art. 9, comma 3, del CCNL 31.3.1999, che comporta, peraltro, il disconoscimento dei diritti della dipendente in regime di astensione obbligatoria di cui al citato art. 17, comma 4 del CCNL 14.9.2000.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni e delle attività della posizione organizzativa il cui titolare si avvale del congedo di maternità, la soluzione praticabile sembrerebbe essere quella di valutare l'opportunità di conferire ad interim il relativo incarico ad altro titolare di posizione organizzativa per la durata del congedo.