Procedere al mutamento del profilo professionale della dipendente si tradurrebbe, immancabilmente in un reinquadramento giuridico in categoria superiore tenuto conto che il profilo di “Avvocato” è collocato nella categoria di accesso D3, quindi è da escludersi, nel caso di specie, il mutamento di profilo professionale avvenga senza incidere sulla posizione giuridica ed economica della dipendente. Qualora fosse disponibile in dotazione organica un posto vacante D3, relativo al profilo “Avvocato”, l’Amministrazione potrà procedere alla relativa copertura mediante l’indizione di una selezione pubblica riservando al personale interno in possesso del titolo di studio richiesto dall'esterno una percentuale del 50% dei posti messi a concorso.
OGGETTO: Modifica profilo professionale di una dipendente – Richiesta di parere.
Con una nota una Amministrazione nel rappresentare di avere una dipendente (Istruttore direttivo), inquadrata nella cat. D, posizione economica D2, in possesso di tutti i requisiti per essere collocata nel profilo di 'Avvocato' ha chiesto di conoscere se possa procedere alla modifica del profilo professionale della dipendente medesima, senza mutamento di posizione giuridica ed economica in godimento in ossequio a quanto stabilito da alcune pronunce giurisprudenziali, oppure se il mancato possesso della cat. D3 osti a tale intendimento.
Al riguardo, si precisa preliminarmente che il sistema di classificazione del personale degli enti locali di cui al CCNL 31.3.1999 prevede, nell'ambito della categoria D, due diverse soglie di accesso relative alla posizione D1 (ex 7^ qualifica funzionale) e alla posizione D3 (ex 8^qualifica funzionale). Trattasi di due posizioni giuridiche che non possono essere considerate equivalenti, in relazione ai diversi contenuti professionali richiesti ai quali corrisponde un differente trattamento stipendiale iniziale. Com'è noto, infatti, la normativa contrattuale consente l'assegnazione del lavoratore a mansioni diverse da quelle svolte, a condizione che vi sia il requisito della equivalenza tra le stesse, così come elaborato dalla giurisprudenza del lavoro con specifico riferimento all'art. 2103 del c.c., giurisprudenza richiamata, peraltro, anche da codesto Ente.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il procedere al mutamento del profilo professionale della dipendente in questione si tradurrebbe, immancabilmente, in un reinquadramento giuridico in categoria superiore tenuto conto che il profilo di 'Avvocato' è collocato nella categoria di accesso D3, e, conseguentemente, è da escludersi che, nel caso di specie, il mutamento di profilo professionale avvenga senza incidere sulla posizione giuridica ed economica della dipendente interessata.
Qualora fosse disponibile in dotazione organica un posto vacante di D3, relativo al profilo di 'Avvocato', codesta Amministrazione potrà procedere alla relativa copertura mediante l'indizione di una selezione pubblica, riservando al personale interno in possesso del titolo di studio richiesto dall'esterno una percentuale del 50 per cento dei posti messi a concorso, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del d.lgs. n. 150/2009, che ha dettato nuove disposizioni in materia di progressione verticale del personale.