Una Amministrazione nel rappresentare di non avere rispettato il patto di stabilità per l’anno 2011, ha chiesto se sia possibile procedere al rinnovo degli incarichi, stipulati con convenzione per quattro tecnici esterni, due dei quali incaricati, ai s

Territorio e autonomie locali
30 Aprile 2012
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

L’art. 76, comma 4 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, prevede espressamente il divieto, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale. E’ fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione. Si ritiene di dover fornire risposta negativa in ordine alla possibilità di procedere al rinnovo delle convenzioni di cui trattasi.

Testo 

OGGETTO: Conferimento di incarichi esterni per la gestione dell'ufficio Condono e Completamento edilizia residenziali pubblica di cui al Titolo VIII, L. 219/1981 e s.m.i.. Quesito.

Con una nota una Amministrazione, nel rappresentare di non avere rispettato il patto di stabilità per l'anno 2011, ha chiesto se sia possibile procedere al rinnovo degli incarichi, stipulati con convenzione per quattro tecnici esterni, due dei quali incaricati, ai sensi dell'art. 2, commi 48 e 49 della L. 662/1996, per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione in sanatoria e, i restanti due, per lo svolgimento dell'attività di completamento del programma di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 354/1999.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 76, comma 4 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, prevede espressamente il divieto, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. E' fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione.
La norma è chiara nel disporre il divieto assoluto e onnicomprensivo di procedere a nuove assunzioni. Dello stesso parere è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che nell'esprimere il proprio parere su un caso analogo, ha condiviso appieno quanto rappresentato dallo scrivente in ordine alla portata ampia e generalizzata della sanzione consistente nel divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, legata al mancato rispetto del patto di stabilità interno.
Per quanto sopra, si ritiene di dover fornire risposta negativa in ordine alla possibilità di procedere al rinnovo delle convenzioni di cui trattasi.