Ordinanze viabilità urbana. L’art. 107, comma 5 del d. lgs. n. 267/2000 prevede che “le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III (consiglio, giunta e sindaco) l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3 e dall’art. 54” dello stesso decreto legislativo. Talché, le competenze assegnate, in particolare dal codice della strada, al sindaco (fuori dei casi di cui ai citati articoli 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000) si intendono oggi demandate al dirigente.
Sono state sollevate alcune perplessità sulla competenza del comandante della polizia municipale di .. ad adottare l'ordinanza con la quale sono state disposte alcune modifiche alla viabilità urbana.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che il piano urbano del traffico (PUT) – da cui dovrebbero derivare le eventuali modificazioni alla viabilità - secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del C.d.S. viene aggiornato ogni due anni. Il predetto PUT, essendo uno strumento di programmazione e, dunque, a valenza generale, è demandato all'approvazione degli organi collegiali del Comune.
Occorre tenere presente, tuttavia, che l'art. 107, comma 5 del d. lgs. n. 267/2000 prevede che 'le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III (consiglio, giunta e sindaco) l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3 e dall'art. 54' dello stesso decreto legislativo.
Talché, le competenze assegnate, in particolare dal codice della strada, al sindaco (fuori dei casi di cui ai citati articoli 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000) si intendono oggi demandate al dirigente.
Su punto la giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, sentenza n.13/01/2003, n. 904) ha specificato che 'al di fuori dei provvedimenti contingibili e urgenti, il sindaco non può adottare un'ordinanza in materia di viabilità ordinaria, esercitando altrimenti un atto di gestione che compete in via esclusiva al dirigente'.
In particolare il TAR Lombardia – sezione di Brescia -, con la sentenza 8 gennaio 2011, n. 10 ha ribadito tale principio affermando che l'art. 7 del codice della strada, che assegna al sindaco il potere di regolamentare la circolazione dei veicoli, va coordinato con la posteriore norma del già citato art. 107. La competenza del sindaco in tema di limitazioni della circolazione deve quindi ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore, in quanto si tratta di funzioni di gestione ordinaria.