Per il primo quesito l’art. 53, comma 23, legge 388/2000, come modificato dall’art. 29, comma 4, della legge 488/2001, consente agli enti locali in presenza di determinati presupposti, la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai titolari dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Appare evidente che negli enti privi di qualifiche dirigenziali le relative competenze spettano ai titolari di posizione organizzativa. Per il secondo quesito, trattasi di due posizioni giuridiche che non possono essere considerate equivalenti, pertanto non appare possibile, come sostenuto dall’Aran, coprire per mobilità un posto di categoria D1 con un dipendente in possesso di trattamento tabellare iniziale in D3.
OGGETTO: quesiti da parte di un comune.
Un prefettura con una nota ha trasmesso le richieste di parere formulate dal segretario di un comune indirizzate a codesto Dipartimento, intese a conoscere se sia possibile attribuire ai componenti dell'organo politico competenze gestionali, nonostante l'esistenza in pianta organica di personale di categoria D e se sia possibile coprire per mobilità un posto vacante di cat. D1 con un soggetto in possesso della cat. giuridica D3, avendo acquisito la preventiva dichiarazione da parte dell'interessato di rinuncia alla categoria di appartenenza.
Riguardo al primo quesito, l'art. 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 488/2001, consente agli enti locali, in presenza di determinati presupposti (avere una popolazione inferiore a 5000 ab., non aver affidato le relative funzioni al segretario comunale in base all'art. 97, c.4, lett d), del D.Lgs. n. 267/2000, poter conseguire risparmi di spesa), la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai titolari dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, senza la necessità di dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee.
Ciò posto, si rammenta che l'art. 15 del CCNL 22.1.2004 ha definitivamente chiarito che negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999. Alla luce delle citate disposizioni, appare evidente che negli enti privi di qualifiche dirigenziali le relative competenze spettano ai titolari di posizione organizzativa. Conseguentemente, il ricorso all'art. 53 sopracitato resta limitato e subordinato alla non concessione della posizione organizzativa al personale in possesso della qualifica apicale dell'ente, al fine del conseguimento di un effettivo risparmio di spesa.
Relativamente al secondo quesito, il sistema di classificazione del personale degli enti locali di cui al CCNL 31.3.1999 prevede, nell'ambito della categoria D, due diverse soglie di accesso relative alla posizione D1 (ex 7^ qualifica funzionale) e alla posizione D3 (ex 8^qualifica funzionale). Trattasi di due posizioni giuridiche che non possono essere considerate equivalenti, tenuto conto del differente trattamento stipendiale iniziale. Pertanto, non appare, possibile, come in più occcasioni sostenuto dall'Aran, coprire per mobilità un posto di categoria D1 con un dipendente in possesso di un profilo professionale avente il trattamento tabellare iniziale in D3, in quanto ciò si tradurrebbe in una dequalificazione professionale del dipendente, rispetto alle mansioni svolte, proprie di un profilo professionale corrispondente alla categoria D3. A nulla rileva, peraltro, l'eventuale consenso del lavoratore alla modifica, con conservazione del trattamento economico in godimento, del proprio profilo professionale, (da D3 a D1), in quanto l'eventuale accordo potrebbe essere impugnato dal lavoratore entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.