Sospensione decreto sindacale di attribuzione delle funzioni di Direttore Generale al Segretario e riconoscimento dell’indennità. Richiesta parere.

Territorio e autonomie locali
18 Marzo 2012
Categoria 
14.02 Conferimento delle funzioni e valutazione
Sintesi/Massima 

L’art. 44 del CCNL 16.5.2001, disciplina il trattamento economico spettante al Segretario al quale siano affidate le funzioni di Direttore generale, prevedendo l’attribuzione di una indennità determinata dall’ente nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacita di spesa. L’indennità è correlata dunque al concreto svolgimento delle specifiche funzioni di direttore generale, di conseguenza, si ritiene che la stessa non possa essere corrisposta per il periodo durante il quale, per effetto del decreto di sospensione, il Segretario non le ha effettivamente svolte. L’azione di riconoscimento del danno economico subito da parte del Segretario Comunale a seguito del provvedimento di sospensione, potrà essere presentata dall’interessato solo in sede giurisdizionale.

Testo 

OGGETTO: Sospensione del decreto sindacale di attribuzione delle funzioni di Direttore Generale al Segretario e riconoscimento dell'indennità. Richiesta di parere.

Con una nota una Amministrazione ha chiesto di conoscere se sussista il diritto del Segretario comunale, al quale sono state conferite le funzioni di direttore generale con un decreto alla corresponsione degli importi relativi alla indennità riconosciutagli per il periodo in cui dette funzioni sono state sospese, in via cautelativa, con un decreto a seguito di una richiesta di documentazione pervenuta dalla Corte dei Conti per la Regione Lombardia, conclusasi con l'archiviazione della vertenza nel 2011, per non aver rilevato responsabilità da perseguire.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 44 del CCNL 16/5/2001, disciplina il trattamento economico spettante al Segretario al quale siano affidate le funzioni di Direttore generale, prevedendo l'attribuzione di una indennità determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibilità e nel rispetto della propria capacità di spesa.
La corresponsione della citata indennità è correlata, dunque, al concreto svolgimento delle specifiche funzioni di direttore generale e, di conseguenza, si ritiene che la stessa non possa essere corrisposta per il periodo durante il quale, per effetto del decreto di sospensione, il Segretario non le ha effettivamente svolte.
L'azione di riconoscimento del danno economico, subito da parte del Segretario comunale a seguito del provvedimento di sospensione, potrà essere presentata dall'interessato solo in sede giurisdizionale.