Legge 68/1999 – assunzioni obbligatorie delle categorie protette. Un comune con popolazione inferiore a 5.000 ab. Con una incidenza della spesa di personale pari al 60%, ha ritenuto di avere assicurato il rispetto della quota destinata all’assunzione

Territorio e autonomie locali
16 Marzo 2012
Categoria 
16.05 Malattia/invalidità dovuta a causa di servizio
Sintesi/Massima 

La questione è stata specificatamente affrontata dalla Corte dei Conti, sez. Basilicata. Si deve considerare l’obbligatorietà del rispetto delle disposizioni contenute nella citata legge 68/99, il cui inadempimento comporta sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dall’art. 15, comma 3, della stessa legge. Si ritiene che codesto Ente debba assicurare la copertura della quota d’obbligo relativa ai disabili, procedendo nel contempo ad assolvere a tutti gli adempimenti richiesti in materia di dotazioni organiche secondo la suddetta disciplina tenuto conto dell’elevata spesa di personale sostenuta, che deve essere comunque, ridotta.

Testo 

OGGETTO: legge 68/1999 - assunzioni obbligatorie delle categorie protette.

Con una nota un Comune, con popolazione inferiore a 5.000 ab. e con una incidenza della spesa di personale pari al 60%, ha ritenuto di avere assicurato il rispetto della quota destinata all'assunzione di un soggetto disabile ex lege 68/1999 inserendo, in detta quota, un proprio dipendente, divenuto inabile per causa di servizio con un'invalidità superiore al 60%. Ciò in applicazione del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del DPR 333/2000. Poiché l'ufficio ha comunicato che il citato art. 3, comma 2 trova applicazione esclusivamente nel settore privatistico, come evidenziato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 22.10.2010, codesto Ente ha chiesto se sia possibile procedere all'assunzione di un disabile, alla luce della vigente normativa che vieta nuove assunzioni per gli enti con una spesa di personale superiore al 50% di quella corrente.
Al riguardo, si fa presente che la citata legge 68/1999, disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, costituisce normativa speciale, al cui rispetto sono tenuti tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati.
Pertanto, in linea di principio codesta Amministrazione, in presenza delle condizioni previste dalla predetta normativa, deve assicurare la copertura della quota di riserva destinata all'assunzione del personale disabile.
Occorre, tuttavia, verificare come tale obbligo sia conciliabile con la vigente normativa in tema assunzionale, di cui al comma 9 dell'art. 14 della legge 122/2010, applicabile agli enti locali, soggetti o non soggetti al patto di stabilità interno, che abbiano una spesa di personale superiore al 50% rispetto a quella corrente (secondo la modifica apportata dall'art. 28 del Dl 201/2011 convertito in legge 214/2011), come nel caso in esame. Per detti enti, infatti, sussiste il divieto assoluto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
A tal fine, si rappresenta che la questione è stata specificatamente affrontata dalla Corte dei Conti, sez. reg. della Basilicata, che, con parere n. 21 del 25.11.2011, richiamando anche la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/2009, ha ritenuto di escludere dal predetto divieto le assunzioni delle categorie protette, ai sensi della legge 68/99, nei limiti della quota d'obbligo. Tale orientamento è stato espresso anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 40 del 23.12.2010.
Ciò in considerazione dell'obbligatorietà del rispetto delle disposizioni contenute nella citata legge 68/99, il cui inadempimento comporta le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dall'art. 15, comma 3, della stessa legge. La suddetta Corte dei Conti ha, tuttavia, evidenziato che le pubbliche amministrazioni devono porre in essere tutte le necessarie misure programmatorie per trovarsi in condizione di adempiere agli obblighi relativi alle categorie protette.
All'uopo, per dette amministrazioni, assume particolare importanza il puntuale rispetto della normativa in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno del personale contenuta nell'art. 6 del Dlgs 165/2001 e nell'art. 91 del Dlgs 267/2000. Infatti, il documento di programmazione triennale deve essere predisposto, prevedendo anche le unità di personale di cui alla citata legge 68/99.
Giova, peraltro, rammentare che il comma 6 del citato art. 6 prevede espressamente, che le amministrazioni che non provvedono agli adempimenti in tema di uffici e organizzazione del personale di cui allo stesso articolo, non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. Analoga previsione è contenuta nell'art. 16 della legge 183/2011, che ha sostituito l'art. 33 del Dlgs 165/2001 concernente la mobilità e il collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici. Tale articolo dispone che le pubbliche amministrazioni con situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, in sede di ricognizione annuale di cui al richiamato art. 6, comma 1, sono tenute ad osservare le procedure previste per le eccedenze di personale di cui al citato art. 33. In mancanza di detta ricognizione, viene previsto il divieto di effettuare assunzioni di personale con qualunque tipologia di contratto.
Stante quanto sopra esposto, si ritiene che codesto Ente debba assicurare la copertura della quota d'obbligo relativa ai disabili, procedendo nel contempo ad assolvere a tutti gli adempimenti richiesti in materia di dotazioni organiche secondo la suddetta disciplina, tenuto conto dell'elevata spesa di personale sostenuta, che deve essere comunque, ridotta.
Considerata la delicatezza della questione posta, si pregano le Amministrazioni in indirizzo di voler far conoscere l'eventuale diverso avviso in merito.