La modifica, disposta dal comma 21 dell'art. 16 del d.l.13/11, n. 138, convertito nella legge 14.9.11 è relativa solo al primo periodo del comma 1 dell'art. 79 del d.l. 267/2000, e più specificatamente la parte in cui le parole "per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" viene sostituita con le parole "per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento".
Classifica 15900/TU/00/79
OGGETTO: Permessi retribuiti per espletamento mandato ex art. 79. 267/2000. Richiesta parere.
Si chiede a questo Dipartimento chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei permessi prevista per i componenti dei consigli comunali e provinciali, lavoratori dipendenti, pubblici o privati.
Come è noto, la modifica al primo comma dell'art. 79 del TUOEL, di recente disposta dal comma 21 dell'art. 16 del D.L.13/08/11, n. 138, convertito nella legge 14/09/11, nella parte in cui le parole 'per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli' sono state sostituite dalle seguenti 'per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento'.
Al riguardo si rileva che la modifica legislativa di cui sopra è stata apportata nei termini suindicati solo relativamente al primo periodo del comma 1 dell'art. 79 che, nella parte rimanente, rimasta invariata, prevede che 'nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso
in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva'.