Richiesta parere da parte di un dipendente comunale di interrompere la fruizione del congedo ordinario per sopravvenuto lutto familiare. Si deve ritenere che il lutto familiare costituisca un evento gravoso per il dipendente e quindi per affrontare il qu

Territorio e autonomie locali
6 Marzo 2012
Categoria 
15.03.06 Congedi per eventi e cause particolari
Sintesi/Massima 

L’art. 19 comma 1, del CCNL 6.7.1995, stabilisce che a domanda del dipendente vengano concessi permessi retribuiti per i casi specificatamente indicati dalla norma, tra cui sono ricompresi i lutti per il coniuge, parenti entro il primo grado ed affini entro il primo grado per un numero di tre giorni consecutivi per evento. Si ritiene che il dipendente possa richiedere la sospensione del congedo ordinario per fruire del permesso per lutto, previsto dal richiamato art. 19, comma 1 del CCNL 14.9.2000.

Testo 

OGGETTO: Richiesta parere da parte di un dipendente comunale di interrompere il congedo ordinario per lutto.

Con una nota una Prefettura ha trasmesso un quesito formulato da un segretario di un comune inteso a conoscere se sia possibile accedere alla richiesta di un dipendente di interrompere la fruizione del congedo ordinario per sopravvenuto lutto familiare.
Al riguardo, non si può che condividere l'opinione espressa da codesta Prefettura. Invero, si deve ritenere che il lutto familiare costituisca un evento particolarmente gravoso per il dipendente, per affrontare il quale la normativa di comparto prevede una particolare tutela. Infatti, l'art. 19 comma 1, del CCNL 6.7.1995, stabilisce che, a domanda del dipendente, vengano concessi permessi retribuiti per i casi specificatamente indicati dalla norma, tra cui sono ricompresi i lutti per il coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado, per un numero di tre giorni consecutivi per evento. Peraltro, si rappresenta che l'art. 18 del CCNL del 14.9.2000, nel disciplinare i congedi per eventi e cause particolari già previsti dall'art. 4 della legge 53/2000, dispone, espressamente, che in caso di lutto debba essere applicata la disciplina generale di cui al citato art. 19 comma 1.
Ciò posto, si rileva che né la richiamata normativa contrattuale, né quella legale disciplinano l'ipotesi della sovrapposizione di differenti cause sospensive del rapporto, quali le ferie e il permesso per lutto. Pertanto, sembra utile fare riferimento al consolidato e costante orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, richiamato anche dalla sentenza del Tribunale ordinario di Milano, sez lavoro, n.1167 del 23.4.2003, citata da codesta Prefettura. Secondo tale orientamento, l'evento luttuoso, che si verifica nel periodo di fruizione delle ferie, sospende detto periodo, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi della malattia. Ciò in relazione al principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui le ferie devono essere effettivamente fruite, al fine di consentire il recupero psico-fisico del dipendente, cosa che certamente non si verifica in caso di lutto che insorga durante il periodo di congedo ordinario .
Alla luce di quanto sopra esposto e relativamente alla fattispecie in esame, si ritiene che il dipendente possa richiedere la sospensione del congedo ordinario per fruire del permesso per lutto, previsto dal richiamato art. 19, comma 1 del CCNL 14.9.2000.
Si prega di comunicare quanto precede all'ente locale interessato.