i mutamenti dei rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio che possono verificarsi nell’arco della consiliatura, con dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza comportanti, nel rispetto delle previsioni regolamentari, la costituzione di nuovi gruppi ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti (la cui consistenza numerica, in tal caso, risulterà variata), determinano la necessità di procedere ad una revisione nella composizione delle commissioni consiliari, al fine di ripristinare la conformità delle stesse al criterio proporzionale.
E' stato chiesto un parere in ordine alla ammissibilità della formazione di un nuovo gruppo consiliare a seguito del distacco di tre consiglieri dall'originario gruppo composto da quattro unità ed alla legittimità della permanenza del gruppo divenuto unipersonale a seguito di tale distacco.
Facendo altresì presente che ciascuno dei sopracitati due gruppi rivendica anche il titolo ad utilizzare la propria denominazione, è stato sollevato, altresì, il problema circa la conseguente composizione delle commissioni consiliari.
Ad avviso di questo Ufficio, il caso occorso nel Comune di ... è regolato dal comma 4 dell'art. 9 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, configurando una ipotesi di distacco, in corso di consiliatura, di tre consiglieri dal gruppo di appartenenza originaria.
Alla stregua di tale disposizione i suddetti consiglieri hanno a disposizione due sole opzioni: confluire in altri gruppi già esistenti, oppure costituire un gruppo misto ('con un minimo di due membri che elegge al suo interno il capogruppo').
Si ritiene, infatti, che nel caso di specie non sia invocabile la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 9, la quale consente la costituzione di gruppi 'non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali [i consiglieri] sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri'.
Detta disposizione, invero, appare diretta a regolare la fase di prima costituzione dei gruppi, essendo collocata sistematicamente subito dopo il comma 1, volto a stabilire il principio generale per cui, nella fase dell'insediamento originario dei gruppi, 'i consiglieri eletti nella medesima lista, formano, di regola, un gruppo consiliare.'; in deroga a tale principio, la disposizione dettata al comma 2 consente agli interessati consiglieri di costituire un gruppo non corrispondente a quello della lista elettorale.
Ad ogni modo, posto che la fattispecie verificatasi riceve espressa e puntuale disciplina nel citato comma 4, deve reputarsi prevalente l'applicazione della stessa.
Quanto alla possibilità che possa continuare ad esistere il gruppo originario, divenuto unipersonale a seguito del distacco sopra rappresentato, si ritiene che non vi siano controindicazioni al riguardo.
Infatti il citato articolo 9, al comma 1, prevedendo la costituzione dei gruppi in conformità ai risultati elettorali, non pone limiti quantitativi per la loro formazione, dovendo così reputarsi ammissibile l'evenienza che possano costituirsi, all'atto dell'insediamento, anche gruppi unipersonali.
La posizione del consigliere rimasto unico rappresentante dell'originario gruppo '.' appare assimilabile a quella dell'unico consigliere risultato eletto da una lista presentata alle elezioni, cui, alla stregua del comma 1 citato, è riconosciuta la possibilità di formare un gruppo.
Pertanto, pur in assenza di specifiche disposizioni sul punto, la permanenza del gruppo in parola, divenuto unipersonale, dovrebbe essere reputata possibile.
Quanto alle commissioni consiliari, si fa presente quanto segue.
In linea di principio, i mutamenti dei rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio che possono verificarsi nell'arco della consiliatura, con dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza comportanti, nel rispetto delle previsioni regolamentari, la costituzione di nuovi gruppi ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti (la cui consistenza numerica, in tal caso, risulterà variata), determinano la necessità di procedere ad una revisione nella composizione delle commissioni consiliari, al fine di ripristinare la conformità delle stesse al criterio proporzionale.
Quest'ultimo implica, fondamentalmente, che tutte le forze politiche presenti in consiglio siano il più possibile rispecchiate nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
Ne deriva, in termini generali, che anche i gruppi unipersonali, ove presenti, dovrebbero essere ammessi nella compagine dei componenti le commissioni, con peso proporzionale alla propria consistenza.
Ad ogni modo, non può non evidenziarsi che il Regolamento per il funzionamento del consiglio ha individuato, all'art. 10, nella Conferenza dei Capigruppo il soggetto istituzionalmente competente a pronunciarsi sulle 'questioni procedurali ed interpretative delle norme regolamentari'.
Si ritiene, pertanto, nel rispetto della disciplina dettata dall'interessato ente locale, che le prospettate questioni debbano essere rimesse all'apprezzamento del surriferito organismo.