.- Consiglieri comunali. Art. 43 deld.lgs.vo n.267/2000. Limiti diritto di accesso. Competenza regolamento consiglio comunale - Quesito.

Territorio e autonomie locali
30 Dicembre 2011
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

in assenza di apposite norme regolamentari, il sindaco non può individuare autonomamente delle limitazioni al diritto di diritto di accesso dei consiglieri comunali ai sensi dell’ art. 43 del d.lgs.vo n.267/2000. Il Tar Campania, con sentenza n. 19672/08, ha accolto il ricorso avverso un decreto sindacale recante la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ex art. 43, comma 2, del d.lgs.267/2000 in quanto ha ritenuto sussistente il vizio di incompetenza dell’atto impugnato.

Testo 

E' stato posto un quesito in materia di diritto di accesso dei consiglieri comunali ai sensi dell' art. 43 deld.lgs.vo n.267/2000.
In particolare, è stato chiesto se, in assenza di apposite norme regolamentari di disciplina del diritto di accesso dei consiglieri, il sindaco possa individuare autonomamente delle limitazioni al suddetto diritto anche con riferimento ad esigenze di tutela dei dati personali.
Preliminarmente si osserva che l'esercizio del diritto di accesso è previsto dal secondo comma dell'articolo 43 del d.lgs.267/2000, definito dal Consiglio di Stato (sent. n.4471/2005) "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", finalizzato al controllo politico - amministrativo sull'ente nell'interesse della collettività e, come tale, diverso dal diritto di accesso previsto dalla legge n.241/1990, riconosciuto ai soggetti interessati allo scopo di predisporre la tutela di posizioni soggettive lese.
Il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'ente tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio.
Gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell'ente) e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso. (Consiglio di Stato, sez. V,n.6963/2010).
Anche la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V. n. 929/2007) secondo cui il diritto del consigliere di accesso agli atti 'non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'ente con l'unico limite di poter esaudire la richiesta, qualora sia di una certa gravosità, secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività di tipo corrente .'.
Il consigliere deve quindi contemperare il diritto di accesso con l'esigenza di non intralciare lo svolgimento dell'attività amministrativa ed il regolare funzionamento degli uffici comunali, comportando ad essi il minor aggravio possibile, sia dal punto di vista organizzativo che economico (Corte dei Conti, sez. Liguria n. 1/2004).
Sul tema dell'esercizio del diritto di accesso ad atti dell'amministrazione comunale da parte del consigliere comunale si segnalano, in particolare, due pareri formati dalla medesima Commissione per l'acceso ai documenti amministrativi nella seduta dell'11 gennaio 2011.
Relativamente all'ammissibilità dell'accesso ad atti istituzionali del comune mediante uso di tecnologie informatiche, nonché all'acquisizione in formato digitale (a mezzo p.e.c.) delle deliberazioni consiliari e di giunta e dei relativi atti preparatori, la Commissione si è espressa nel senso di ritenere che, sulla base del quadro normativo vigente e della oramai generalizzata diffusione degli strumenti informatici presso i soggetti pubblici e privati, '. l'accesso telematico deve essere sempre consentito, soprattutto ove richiesto, non solo nei reciproci rapporti posti in essere tra le pubbliche amministrazioni ed in quelli da esse intrattenuti con l'utenza privata, ma anche nei rapporti tra le stesse amministrazioni locali e i componenti eletti nei loro organi consiliari'.
Il secondo parere verte sulla problematica relativa all'accesso di un consigliere comunale agli elenchi dei contribuenti locali e dei cittadini morosi nel pagamento dei tributi comunali. Al riguardo, la Commissione osserva che 'la disposizione contenuta nell'art. 43 comma 2, TUEL riconosce al consigliere comunale il diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato e gli impone l'obbligo del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Indipendentemente dall'inclusione,fra i casi soggetti al segreto, della divulgazione dei contribuenti morosi, gli uffici comunali non possono limitare in alcun caso il diritto di accesso del consigliere comunale, ancorchè possa sussistere il pericolo della divulgazione dei dati di cui il medesimo entri in possesso. La responsabilità di aver messo in condizione il consigliere comunale di conoscere dati sensibili cede di fronte al diritto di accesso incondizionato del medesimo, ma può essere invocata dal terzo eventualmente danneggiato solo nei confronti di chi (consigliere comunale) del suo diritto abbia fatto un uso contra legem'.
Per quanto concerne la specifica problematica segnalata da codesta Prefettura circa la possibilità che il Sindaco sia facoltizzato, in assenza di puntuali disposizioni regolamentari, ad individuare autonomamente i limiti al diritto di accesso dei consiglieri giova richiamare l'art 10 dello statuto del Comune di . che demanda ad apposita fonte regolamentare la competenza a declinare in concreto i contenuti del suddetto diritto.
In proposito, ad avviso della scrivente, appare dirimente la sentenza del Tar Campania n. 19672/08 con la quale è stato accolto il ricorso avverso un decreto sindacale recante la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ex art. 43, comma 2, del d.lgs.267/2000.
Il giudice amministrativo ha ritenuto sussistente il vizio di incompetenza considerato che la materia del diritto di accesso dei consiglieri avrebbe dovuto trovare la propria disciplina nel regolamento adottato dal consiglio comunale, '..tenuto conto che il potere di informazione è uno dei tratti caratteristici del controllo affidato alla minoranza politica'.

Nei termini suesposti è l'avviso di questo Ministero sulla questione rappresentata che si prega di voler portare a conoscenza dell'ente interessato.