Esecutività del procedimento amministrativo di trattamento sanitario obbligatorio, in temporanea assenza del Commissario Straordinario.

Territorio e autonomie locali
24 Novembre 2011
Categoria 
03.01 Funzioni e compiti
Sintesi/Massima 

Trattamento sanitario obbligatorio. Comune sottoposto a gestione commissariale. Competenza commissario. L’art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n.833, attribuisce al sindaco la competenza ad adottare le ordinanze in materia di trattamento sanitario obbligatorio, entro 48 ore dalla convalida della proposta da parte di un medico della unità sanitaria locale. Qualora il comune sia sottoposto a gestione commissariale, la competenza all’adozione del provvedimento in argomento spetta, in via esclusiva, al commissario straordinario incaricato della gestione dell’ente.

Testo 

E' stato posto un quesito in merito alla individuazione dell'organo competente ad adottare l'ordinanza relativa al procedimento amministrativo di TSO, in assenza del Commissario straordinario incaricato della temporanea gestione dell'ente.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n.833, attribuisce al sindaco la competenza ad adottare le ordinanze in materia di trattamento sanitario obbligatorio, entro 48 ore dalla convalida della proposta da parte di un medico della unità sanitaria locale.

Nel caso di specie, essendo il comune sottoposto a gestione commissariale, la competenza all'adozione del provvedimento in argomento spetta, in via esclusiva, come peraltro si evince dalle stesse linee guida regionali in materia, al commissario straordinario incaricato della gestione dell'ente, non essendo prevista dalla specifica normativa della Regione autonoma della Sardegna in materia di scioglimento degli organi la nomina di vice o sub commissari.