DIMISSIONI VICESINDACO AT SEGUITO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER DECADENZA DEL SINDACO. - DIMISSIONI ANCHE DA CONSIGLIERE COMUNALE.

Territorio e autonomie locali
30 Settembre 2011
Categoria 
05.01.05 Vicesindaco e Vicepresidente della Provncia
Sintesi/Massima 

LA DISCIPLINA CHE REGOLA LE DIMISSIONI DEL SINDACO E' ESTENSIBILE ANCHE ALLA FIGURA DEL VICESINDACO REGGENTE - UNA VOLTA DIVENUTE EFFICACI LE DIMISSIONI DEL VICESNDACO (DIMISSIONI NON REVOCATE ENTRO 20 GG. DALLA PROTOCOLLAZIONE) IL MEDESIMO DOVRA' ESSERE SOSTITUITO ALLA GUIDA DELL'ENTE DA UN COMMISSARIO PREFETTIZIO CON FUNZIONI DI SINDACO E GIUNTA, MENTRE IL CONSIGLIO RIMARRA' IN CARICA. - LE DIMISSIONI DA CONSIGLIERE SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI.

Testo 

Class. n. 15944/38 Roma, 30/09/2011

Oggetto: Comune di ....... Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.17679 in data 30/06/2011- ineleggibilità alla carica di sindaco del comune di ........ Scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art.141 del d.lgs.n.267/2000 per decadenza del sindaco e successive dimissioni del vicesindaco.

Si fa riferimento alle note sopradistinte con le quali codesta Prefettura ha rappresentato la situazione in cui versa il comune di .........
Al riguardo, in merito alla nota del 13 settembre u.s. con cui è stata trasmessa la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, in oggetto indicata, che ha dichiarato decaduto dalla carica di sindaco il signor ........., essendo stata riscontrata una causa di ineleggibilità ai sensi dell'art.60, comma 1, del d.lgs.n.267/2000, si significa che è in corso di predisposizione il d.P.R. di scioglimento del consiglio comunale ai sensi del combinato disposto dell'art.53, comma 1, e dell'art.141, comma 1, lettera b) n.1 del d.lgs.n.267/2000.
Per quanto riguarda le dimissioni del vicesindaco sia da tale carica che da quella di consigliere comunale, comunicate da codesta Prefettura con la nota del 20 settembre u.s., si rappresenta quanto segue.
In merito alle dimissioni dalla carica di vicesindaco si osserva che la disposizione contenuta nell'art.53, comma 3, del d.lgs.n.267/2000, che disciplina le dimissioni del sindaco nel senso che le stesse diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio, è estensibile anche nei confronti del vicesindaco, in quanto il medesimo, come si evince dal parere n.501 del 14/06/2001 espresso dal Consiglio di Stato, è il 'vicario' del sindaco, 'e cioè l'organo-persona fisica stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del titolare in ogni caso di sua mancanza, assenza o impedimento'.
Come è noto, il legislatore statale ha riservato un regime speciale alle dimissioni del sindaco, differenziandolo da quello previsto per le altre figure di amministratori comunali, stante la gravità delle conseguenze connesse alla loro presentazione.
La stessa ratio che giustifica la specialità del regime riservato alle dimissioni del sindaco è ad avviso dell'Ufficio scrivente, riscontrabile anche nel caso di dimissioni del vicesindaco che diventano efficaci allo scadere dei venti giorni dalla data di presentazione delle stesse al consiglio, data che deve individuarsi in quella di acquisizione al protocollo dell'ente.
Nel caso in esame, una volta divenute efficaci le dimissioni del vicesindaco, il medesimo dovrà essere sostituito da un commissario prefettizio con le funzioni di sindaco e giunta, mentre il consiglio continua ad operare fino al rinnovo delle consultazioni elettorali.
Ne consegue che lo scioglimento del consiglio, previsto dall'art.53, comma 1, del d.lgs. n.267/2000 come conseguenza della decadenza del sindaco, continua ad avere la finalità che gli è propria, quella cioè di consentirne il rinnovo al primo turno elettorale, mentre per il resto ( secondo l'espressa indicazione normativa e dunque fino all'indizione delle elezioni) l'organo assembleare rimane in carica con pienezza di funzioni, siccome derivante il mandato da investitura popolare diretta.
Per quanto riguarda, invece, il quesito se a seguito delle dimissioni del vicesindaco possa svolgere le funzioni l'assessore anziano, si significa che il vicesindaco, nel caso in esame, non può essere sostituito dall'assessore in quanto lo statuto del comune in argomento, inviato da codesta Prefettura con la successiva nota del 21 settembre u.s., all'art.17 , comma 2, prevede che ' in caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco, si segue l'ordine con cui i nomi degli assessori sono stati comunicati al Consiglio'. La suddetta ipotesi riguarda il caso dell'assenza e dell'impedimento temporaneo del vicesindaco in quanto tale frase è da collegare al primo periodo del citato comma 2 dell'art. 17, che prevede la sostituzione del vicesindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni del sindaco.
La fattispecie in esame, invece, si sostanzia in un caso di assenza permanente del vicesindaco dovuta alle dimissioni e lo statuto dell'ente non contempla tale ipotesi.
Per quanto riguarda, invece, le dimissioni rese dal vicesindaco dalla carica di consigliere comunale, la fattispecie è disciplinata dall'art.38, comma 8, del d.lgs.n.267/2000, secondo cui le dimissioni rese dai consiglieri comunali sono immediatamente efficaci ed irretrattabili.
Pertanto si determina nel vicesindaco la perdita delle funzioni di componente con diritto di voto nel consiglio comunale e la necessità di procedere alla surroga del dimissionario in seno all'organo consiliare.