E' ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI CORRESPONSIONE DEL GETTONE DI PRESENZA IN CASO DI SEDUTE DI CONSIGLIO ANDATE DESERTE PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE AL CONSIGLIERE PARTECIPANTE.
Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 29 settembre 2011
OGGETTO: Comune di ....I. Art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267-
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - gettoni di presenza.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto ente ha chiesto chiarimenti in merito alla corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali, nel caso in cui le sedute vengano dichiarate deserte.
In particolare, si chiede se la previsione dell'art. 22 del regolamento comunale che, testualmente, recita: 'In caso di sedute dichiarate deserte, il gettone di presenza va riconosciuto ai soli consiglieri presenti', sia ancora attuale oppure debba essere modificata alla luce della disciplina recata dall'art. 82, comma 11, del d. lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede: 'La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità'.
Mentre la norma statutaria consentirebbe, infatti, di corrispondere il gettone di presenza ai consiglieri che si siano presentati nel giorno di convocazione, anche se poi la seduta non ha luogo per mancanza del numero legale, la disposizione normativa del testo unico appare implicare, con il richiamo all'effettiva partecipazione, lo svolgimento della riunione.
La disposizione del citato art. 82, comma 11, sopra riportata, ha costituito una sostanziale innovazione rispetto al regime previgente ed è stata introdotta dall'art. 2, comma 25, della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha apportato varie modifiche al testo dell'art. 82 del T.U.O.E.L., ispirate al contenimento del costo degli apparati politici e ha precluso, in particolare, la possibilità d'incremento dei gettoni di presenza da parte degli enti locali, per abrogazione della norma preesistente.
Il testo dell'art. 82, comma 11 del T.U.O.E.L. è stato in seguito modificato dall'art. 76, comma 3, del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante 'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria', che, nell'escludere la possibilità d'incremento da parte degli enti locali anche per le indennità di funzione di sindaci, presidenti delle province, assessori comunali e provinciali e presidenti delle assemblee, ha lasciato vivere la sola disposizione dell'art. 82, comma 11, nella parte d'interesse sopra riportata.
Entrambe le modifiche normative mostrano evidente l'intento del legislatore volto al contenimento dei costi ed il limite segnato alla potestà statutaria del comune, pure prevista in materia.
Attese le citate modifiche, il comma 11 dell'art. 82 va interpretato nel senso di escludere la possibilità di corresponsione dei gettoni di presenza in caso di sedute andate deserte, prima riconosciuta.
L'orientamento suindicato ha già formato oggetto di approfondimento ed in tal senso è stato formalizzato nel parere del 13 settembre 2008, pubblicato sulla banca dati di questo Dipartimento sul sito del Ministero dell'Interno, consultabile dalle Prefetture e dagli enti locali.