La materia dei gruppi consiliari è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta espressamente agli stessi dall’art. 38, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000.
In linea di principio, si osserva, comunque, che sono ammissibili i mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale, per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti.
Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia e le relative problematiche dovrebbero trovare adeguata soluzione nella specifica disciplina di cui l’ente stesso si è dotato
Si fa riferimento alla nota sopra citata relativa al quesito posto dal Presidente del Consiglio comunale di .. in materia di costituzione dei gruppi consiliari.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che la materia dei gruppi consiliari è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta espressamente agli stessi dall'art. 38, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000.
In linea di principio, si osserva, comunque, che sono ammissibili i mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale, per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti.
Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell'ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia e le relative problematiche dovrebbero trovare adeguata soluzione nella specifica disciplina di cui l'ente stesso si è dotato
Nel caso di specie, la disciplina dettata dallo statuto del Comune di . non appare esaustiva, in quanto l'art.11, comma 2, demanda al regolamento 'la disciplina delle modalità di costituzione dei gruppi'.
Il regolamento prevede una disciplina più dettagliata, stabilendo, in particolare, all'art. 5, comma 2, che 'ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare'.
Il successivo comma 5 disciplina la fattispecie di distacco successivo dal gruppo, stabilendo che il consigliere che non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. I consiglieri distaccatisi dai gruppi nei quali sono stati eletti possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo.
Dal quadro delineato sembra desumersi che i gruppi unipersonali sarebbero ammessi solo se coincidenti con l'unico consigliere eletto in una lista, mentre non potrebbe costituire un gruppo l'unico consigliere che rappresenti la lista dopo il distacco degli altri componenti.
Riguardo alla formazione di nuovi gruppi, composti da due o più consiglieri, scaturenti da mutamenti all'interno delle forze politiche già presenti, ad una prima lettura sembrerebbe che i medesimi consiglieri che si distacchino, o il solo consigliere che ha dichiarato di aderire ad un gruppo, successivamente non più presente in consiglio, debbano confluire tutti nell'unico gruppo misto previsto dall'art. 5, comma 5, del regolamento.
Si rappresenta, ad ogni modo, che soltanto il Consiglio comunale, nella sua autonomia e in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari di cui l'ente è dotato.