Composizione numerica della giunta comunale.

Territorio e autonomie locali
22 Agosto 2011
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

La determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni rimessa, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Quest’ultima, invero, per il profilo considerato, riconosce a comuni e province, quale unico spazio di autonomia, la possibilità di individuare nello statuto una misura “fissa” ovvero “flessibile” di assessori, purchè, in entrambi i casi, entro il limite massimo prescritto, che non può mai essere superato.
Non può trovare applicazione una disposizione statutaria che indichi un numero di assessori incompatibile con le intervenute modifiche normative, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del d.lgs.vo n. 267, per il quale “l’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette”.

Testo 

Con la nota suindicata è stato posto un quesito sulla possibilità, per il comune di .., di nominare due assessori in più rispetto al numero massimo previsto dalla vigente normativa, nel caso di specie pari a otto, nel presupposto che l'art. 47 del d.lgs.vo n. 267/2000 prevede il limite massimo di dodici assessori.

Al riguardo, si premette, in via generale, che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia 'organi di governo' dei comuni rimessa, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Quest'ultima, invero, per il profilo considerato riconosce a comuni e province, quale unico spazio di autonomia, la possibilità di individuare nello statuto una misura 'fissa' ovvero 'flessibile' di assessori, purchè, in entrambi i casi, entro il limite massimo prescritto, che non può mai essere superato.

Nel caso di specie, il sindaco del comune di ., a seguito delle elezioni amministrative del 2010, ha nominato la giunta composta da 8 assessori in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2, comma 185, della legge finanziaria 2010, come integrato dall'art. 1, comma 2 della legge 26 marzo 2010, n. 42, di conversione del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, che, come noto, hanno modificato l'art. 47 del d.lgs.vo n. 267/2000, riducendo il numero degli assessori.

E' stato chiesto se possa essere considerato tuttora vigente l'art. 20 dello statuto che, per la composizione della giunta, stabilisce il limite massimo di dieci assessori.

Al riguardo si fa rilevare che la disposizione statutaria, essendo incompatibile con le intervenute modifiche normative, non può trovare applicazione, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del d.lgs.vo n. 267, per il quale 'l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette'.

Per completezza si rappresenta che il limite massimo degli assessori fissato dall'art. 47 comma 1, del d.lgs.vo n. 267/2000 trova applicazione solo in quelle ipotesi in cui il calcolo proporzionale produce un numero superiore a 12, come accade attualmente per i comuni con 48 consiglieri assegnati.

Per quanto precede, si ritiene che non sia possibile la nomina di ulteriori assessori.

Si soggiunge, infine, che, come peraltro indicato dalla circolare prot. N. 2915 del 18 febbraio 2011, a decorrere dal 2011, in occasione del successivo rinnovo elettorale, il numero dei consiglieri sarà ridotto del 20% e di conseguenza, nel caso dei comuni con più di 30.000 abitanti, il numero massimo degli assessori dovrà essere calcolato su 25 unità (24 consiglieri più il sindaco). Ne deriva che il numero massimo degli assessori di. dopo il prossimo rinnovo elettorale, dovrà essere di 7 unità.

Tanto si rappresenta con preghiera di voler partecipare il contenuto della presente all'ente interessato.