Dirigente del settore affari generali, nel rappresentare di avere in sospeso n. 29 progressioni verticali concluse nel 2006 per le quali sono in atto numerosi contenziosi e che nell’anno 2010 sono stati stabilizzati n. 28 lavoratori socialmente utili, c

Territorio e autonomie locali
11 Agosto 2011
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Allo stato attuale della normativa di cui al combinato disposto degli artt. 24 e 62 del D.L.gs 150/2009, le progressioni fra le aree devono avvenire tramite concorso pubblico fermo restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno una riserva di posti non superiore al 50% di quelli messi a concorso. Giova rammentare che la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili è stata regolamentata da una particolare normativa. Si ritiene che codesto Ente non possa procedere alla immissione in ruolo dei lavoratori di cui trattasi.

Testo 

OGGETTO: quesito su progressioni verticali.

Con una nota un Dirigente di un settore affari generali di un Comune, nel rappresentare di avere in sospeso n. 29 progressioni verticali concluse nel 2006 per le quali sono in atto numerosi contenziosi e che nell'anno 2010 sono stati stabilizzati n. 28 lavoratori socialmente utili, ha chiesto di conoscere se possa procedere all'immissione in ruolo dei dipendenti vincitori delle predette progressioni per un numero corrispondente agli LSU stabilizzati, al fine del rispetto del limite del 50% dei posti da riservare all' accesso dall'esterno.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che allo stato attuale della normativa di cui al combinato disposto degli artt. 24 e 62 del Dlgs 150/2009, le progressioni fra le aree devono avvenire tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso.
Ciò posto, relativamente allo specifico quesito, giova rammentare che la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili è stata regolamentata da una particolare normativa. Inoltre, si rappresenta che non risulta possibile considerare i posti che sono stati oggetto di stabilizzazione ai fini del rispetto della percentuale del 50% dell'accesso dall'esterno. Invero, come sostenuto da questo Ministero concordemente con il Dipartimento della Funzione Pubblica, anche nelle procedure di stabilizzazione vige il principio del rispetto del predetto limite del 50% per l'accesso dall'esterno.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che codesto Ente non possa procedere alla immissione in ruolo dei lavoratori di cui trattasi.