Personale con profilo di educatore di asilo nido al quale è stato modificato il profilo professionale in istruttore amministrativo può avere diritto alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett.c) del CCNL 6.7.1995 e dell'in

Territorio e autonomie locali
11 Agosto 2011
Categoria 
15.06.02 Personale educativo degli asili nido
Sintesi/Massima 

L’assegnazione a nuove mansioni equivalenti, che secondo l’interpretazione giurisprudenziale devono salvaguardare la professionalità del dipendente, non può comportare una diminuzione del livello di retribuzione che le mansioni in precedenza svolte garantivano al lavoratore. In particolare devono essere mantenuti, come sostenuto dall’ARAN, quei compensi che sono collegati a particolari capacità professionali del dipendente. Poiché al personale educativo degli asili nido l’art. 37, comma 1, riconosce una indennità professionale, si ritiene che la stessa possa essere mantenuta anche nel caso di mutamento di profilo. Non sembra possibile invece corrispondere l’indennità prevista dal richiamato art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000.

Testo 

OGGETTO: attribuzione trattamento economico di dipendenti ai quali sia stato cambiato il profilo professionale.

E' pervenuta una nota via e-mail, con la quale è stato chiesto di conoscere se al personale con il profilo di educatore di asilo nido al quale è stato modificato il profilo professionale in istruttore amministrativo abbia o meno diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. c) del CCNL 6.7.1995 e dell'indennità di cui all'art. 31, comma 7 del CCNL 14.9.2000.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che l'art. 52 del Dlgs 165/2001 prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento. Analoga previsione è contenuta nell'art. 3 del CCNL 313.1999.
Ciò posto, si rappresenta che l'assegnazione a nuove mansioni equivalenti, che secondo l'interpretazione giurisprudenziale devono salvaguardare la professionalità del dipendente, non può comportare una diminuzione del livello di retribuzione che le mansioni in precedenza svolte garantivano al lavoratore. In particolare devono essere mantenuti, come anche sostenuto dall'Aran, quei compensi che sono collegati a particolari capacità professionali del dipendente, come avviene nel caso in cui allo stesso vengano riconosciute determinate indennità professionali.
Conseguentemente, poiché al personale educativo degli asili nido il citato art. 37, comma 1, riconosce una indennità professionale, si ritiene che la stessa possa essere mantenuta anche nel caso di mutamento di profilo, tenuto conto che il cambiamento di mansioni è avvenuto, nel caso in esame, nell'ambito della stessa categoria di appartenenza.
Non sembra, invece, possibile corrispondere l'indennità prevista dal richiamato art. 31, comma 7, del CCNL 14.9.2000, in quanto detto compenso non si riconnette alla professionalità essendo riferito espressamente alla durata del calendario scolastico e quindi alle modalità temporali ed all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa presso l'asilo nido.