QUESITO RELATIVO ALL'INCOMPATIBILITA' ART 63 COMMA 1 NN. 1E2 E ART 78 TUOEL.

Territorio e autonomie locali
8 Luglio 2011
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

NEL CASO IN ESAME NON SUSSTINONO IPOTESI NE' DI INCOMPATIBILITA' NE' VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASTENSIONE.

Testo 

Classifica ES15962/33, 63 e 78 Roma, 8 luglio 2011

OGGETTO: Comune di ............................... Quesito relativo all'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, nn. 1 e 2 e all'art. 78 T.U.O.E.L.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura, a seguito di un esposto dei gruppi di minoranza del consiglio comunale di ......................, ha richiesto il parere di questa Direzione Centrale in merito a presunte ipotesi di incompatibilità ex art. 63, comma 1, nn.1 e 2 del decreto legislativo n. 267/2000, nei confronti del dott. ..................., assessore comunale al commercio e attività produttive, per tre distinte ipotesi che lo riguardano. Per le prime due circostanze rappresentate è stato richiesto di conoscere anche se lo stesso sia incorso nella violazione del dovere di astensione di cui all'art. 78 dello stesso T.U.O.E.L., nonché dell'art. 34, comma 1, dello statuto comunale, che amplia il dovere di astensione anche per le deliberazioni riguardanti 'liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza'.
È stato infatti rappresentato che l'amministratore in questione ha preso parte a due delibere di giunta – non allegate alla richiesta - nelle quali si è deliberato, nella prima, la concessione di un contributo a favore della parrocchia di .........................., del cui consiglio per gli affari economici il dott. ............i è componente; nella seconda, l'assegnazione di una quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria al 'Centro Servizi Educativi e Scolastici ..................', di cui il dott. Valiani è presidente e legale rappresentante.
La terza circostanza rappresentata riguarda l'affidamento da parte del Comune dell'attività di revisione di alcuni automezzi di proprietà del comune alla ditta ................c., all'interno della quale il dott. .............. è un 'socio non addetto alle lavorazioni'.
Chiarito che l'attività di revisione è stata svolta dalla ditta ......................, e non, come erroneamente indicato in un primo momento, dalla ..................si è posto il quesito se la partecipazione del dott. . alla società in nome collettivo possa costituire una causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 2 del decreto legislativo n. 267/2000.
A seguito di richiesta di chiarimenti avanzata da codesta Prefettura, il segretario generale del comune ha presentato le seguenti osservazioni.
Quanto alla prima delibera, relativa alla concessione di un contributo a favore della parrocchia di ..................................., è stato correttamente evidenziato che il dott. ...............i non riveste alcuna carica di amministratore, bensì è componente del consiglio per gli affari economici della parrocchia, che ha solo funzioni consultive.
Pertanto, come già affermato dal segretario generale, anche questa Amministrazione è del parere che per tale ipotesi non siano rinvenibili profili di incompatibilità, per carenza del requisito soggettivo previsto dal citato art.63, comma 1, n.2 del T.U.O.E.L..
Si ritiene inoltre che non sia stato violato il dovere di astensione da parte dell'amministratore locale a prender parte alla discussione e votazione delle delibere riguardanti la parrocchia, in quanto il dovere di astensione di cui al citato comma 2 dell'art. 78 fa riferimento esclusivamente alle delibere riguardanti interessi propri o di parenti e affini sino al quarto grado, né la parrocchia può essere ricompressa fra le aziende comunali amministrate o soggette all'amministrazione o vigilanza del Comune, di cui è menzione nell'art. 34, comma 1, dello statuto comunale.
Quanto al secondo quesito, il segretario generale ha escluso che la posizione del dott. Valiani quale presidente e legale rappresentante del 'Centro Servizi Educativi e Scolastici ............................' possa configurare una ipotesi d'incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 1 del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto l'ente in questione non è soggetto a vigilanza da parte del comune, che peraltro contribuisce alla sovvenzione dell'ente con una percentuale inferiore al 10% delle entrate complessive del centro.
Come prospettato dalle motivazioni sopra riportate, la posizione dell'amministratore locale appare rispondente ai requisiti posti dal dettato normativo e pertanto si ritiene di dover condividere l'opinione dell'amministrazione comunale circa l'insussistenza dell'ipotesi d'incompatibilità paventata dagli esponenti.
In relazione alla citata ipotesi, tuttavia, si osserva che non appaiono del tutto privi di fondamento, come segnalato da codesta Prefettura, i rilievi mossi dai gruppi di minoranza in relazione al dovere di astensione di cui all'art. 78 T.U.O.E.L.
È stato in proposito sostenuto che la delibera in questione non riguarda interessi propri dell'amministratore e comunque è irrilevante il suo voto favorevole nell'adozione della delibera, in quanto adottata all'unanimità dalla giunta comunale.
Si osserva in proposito che l'obbligo di astensione di cui al comma 2 del citato art. 78 mira a prevenire il conflitto d'interessi ed è finalizzato a salvaguardare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività dell'ente locale, che ricorre ogniqualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta tra la situazione personale del titolare della carica pubblica e l'oggetto specifico della deliberazione (intesa come attività volitiva a rilevanza esterna).
A tal proposito si richiama la sentenza n. 7050 – IV sez. del 4 novembre 2003, del Consiglio di Stato che ha ribadito come la regola dell'astensione dell'amministratore deve trovare applicazione in tutti i casi in cui egli, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alla decisione da adottare.
Lo stesso Consesso ha successivamente ribadito che '.la regola che vuole l'astensione dei soggetti interessati è di carattere generale e tende ad evitare che, partecipando gli stessi alla discussione e all'approvazione del provvedimento, essi possano condizionare nel complesso la formazione della volontà dell'assemblea, concorrendo a determinare un assetto complessivo dello stesso provvedimento non coerente con la volontà che sarebbe scaturita senza la loro presenza.' (cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. 21 giugno 2007, n. 3385, cit.).
Rileva in materia, inoltre, in ogni caso, la personale responsabilità politica e deontologica dei soggetti interessati, tenuti come tutti i pubblici amministratori ad adottare comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, in virtù di quanto espressamente dispone il 1° comma del richiamato art. 78 del T.U.
In ordine al terzo caso prospettato, che secondo gli esponenti configurerebbe la causa d'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 2 del decreto legislativo n. 267/2000, il segretario generale del comune ha rappresentato che la stessa non è ravvisabile, in quanto non sussiste un rapporto contrattuale particolare tra la ditta ed il comune, mentre le prestazioni rese hanno riguardato esclusivamente a servizi di revisione periodica dei mezzi in dotazione del comune, espletati a prezzi correnti a favore di chiunque ne faccia richiesta e commissionati dal dirigente del settore e non dalla giunta.
L'art. 63, comma 1, n. 2 del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che non può ricoprire cariche elettive locali colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune.
Come correttamente evidenziato dal segretario generale del comune, la fattispecie contrattuale rappresentata non configura un rapporto di 'durata', cioè non sussiste nell'ipotesi in questione il requisito previsto dalla parte finale della disposizione, che consiste nella partecipazione, diretta o indiretta, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune.
Per completezza, si segnala che sono invece irrilevanti tanto la circostanza che l'amministratore in questione sia un socio non partecipante all'attività lavorativa dell'impresa, quanto la circostanza che la società sia una società di persone – circostanza che assumerebbe rilievo in presenza di un contratto di appalto o di servizi.