ASPETTATIVA PER DIPENDENTE DEL COMUNE OVE ESERCITA IL PROPRIO MANDATO.

Territorio e autonomie locali
28 Giugno 2011
Categoria 
13.01.09 Aspettative
Sintesi/Massima 

IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL'ASPETTATIVA, AVENDO NATURA COSTITUTIVA, NON PUO' AVERE EFFICACIA RETROATTIVA.

Testo 

Roma, 28 giugno 2011

E, p. c., AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE
OGGETTO : Comune di ......................

Con riferimento alla nota sopradistinta, si fa presente quanto segue.
Va anzitutto condiviso quanto rappresentato da codesta Prefettura in merito alla sussistenza, nei confronti del sindaco di................., della causa di ineleggibilità di cui all'art.60, comma 1, n.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Dagli atti prodotti risulta, infatti, che il suddetto amministratore è dipendente del Comune ove esercita il proprio mandato e che solo in data 18 aprile (cioè due giorni oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature) ha chiesto di essere collocato in aspettativa non retribuita, ai sensi del comma 3 del citato art.60, a nulla rilevando che nell'istanza si richiedesse il suddetto collocamento con decorrenza dal 1°aprile, in quanto il provvedimento di concessione dell'aspettativa, avendo natura costitutiva, non può avere efficacia retroattiva.
Se da un lato è vero che la brevità del ritardo rende circoscritti il potenziale inquinamento della campagna elettorale e l'alterazione della par condicio tra i candidati, dall'altro non può tuttavia sottacersi che la giurisprudenza in materia è costante nel ritenere perentorio il termine in questione.
In più occasioni, infatti, è stata dichiarata l'ineleggibilità perfino in casi in cui l'amministratore si era dimesso o aveva chiesto il collocamento in aspettativa prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature, considerato che l'istanza del dipendente ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione, secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art.60, e che la candidatura era stata presentata prima della scadenza di tale termine (cfr. Cassazione Civile, Sez.I, 14 febbraio 2003, n.2195, nonché Tribunale di Larino, 25 agosto 2009, n.392).
Tanto premesso, ed in considerazione del ruolo prefettizio di organo istituzionalmente preposto ad assicurare la regolare costituzione degli organi degli enti locali, si ritiene opportuno interessare in merito la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai fini della promozione dell'azione popolare di cui all'art.70 del T.U.O.E.L. .