Il citato art. 9, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2011, il personale ex ETI, è inquadrato anche in posizione di soprannumero salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data dello stesso decreto. Il successivo comma 27 dispone che fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto. Dalla lettura delle succitate norme, emerge l’impossibilità in presenza di situazioni di soprannumero, di effettuare nuove assunzioni di personale.
OGGETTO: Inquadramento personale ex ETI ai sensi dell'art. 9, comma 25 del d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e possibilità assunzionali. Richiesta di parere.
Con una nota una Amministrazione, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ha rappresentato di aver provveduto con un atto di giunta comunale a collocare in ruolo soprannumerario una unità di personale ex ETI, in applicazione dell'art. 9, comma 25 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. E' stato chiesto, quindi, se alla luce della vigente normativa e della pronuncia della Corte dei Conti n. 15 del 9/3/2011, detto inquadramento debba essere considerato a tutti gli effetti come nuova assunzione e conseguentemente, debba essere computato sulle cessazioni degli anni precedenti, oppure, possa considerarsi neutro, e le eventuali cessazioni potranno, pertanto, essere utilizzate per intero al fine di effettuare nuove assunzioni di personale.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'art. 9, comma 25 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il personale ex E.T.I., è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data dello stesso decreto. Il successivo comma 27 dispone che fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumero e in relazioni a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25.
Dalla lettura delle succitate norme, emerge quindi chiaramente l'impossibilità, in presenza di situazioni di soprannumero, di effettuare nuove assunzioni di personale.
Occorre tenere presente, come precisato dalla Corte dei Conti, a Sezioni riunite in sede di controllo, con la pronuncia n. 15/CONTR/11 del 9.3.2011, richiamata anche da codesta Amministrazione, che il divieto assoluto di assumere ulteriori unità di personale, in presenza di situazioni di soprannumero, anche in aree diverse da quelle interessate dall'esubero, è speculare agli incentivi volti a favorire le procedure di inquadramento dei dipendenti ex E.T.I.. Difatti, la procedura agevolata per il ricollocamento del citato personale consente agli enti locali, che abbiano dato la propria disponibilità all'inquadramento in soprannumero del personale di che trattasi, di acquisire tali unità in deroga ai vigenti limiti alle assunzioni e con incentivi anche sul piano finanziario, tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
Per le considerazioni suesposte, è di tutta evidenza che la procedura di riassorbimento di personale ex E.T.I., non può essere considerata ininfluente rispetto alle cessazioni dal servizio e, quindi, alle possibilità assunzionali, tenuto conto che il collocamento nei ruoli dell'ente del citato personale deve avvenire al verificarsi della disponibilità di posti vacanti nella dotazione organica.