RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI.

Territorio e autonomie locali
9 Giugno 2011
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

IN BASE AL 3° COMMA DELL'ART. 84 TUOEL, LA "RESIDENZA" FUORI DAL CAPOLUOGO DEL COMUNE E' LA CONDIZIONE NECESSARIA PER USUFRUIRE DELLA REFUSIONE DELLE SPSE DI VIAGGIO DA PARTE DELL'ENTE PRESSO CUI E' ESPLETATO IL MANDATO ELETTIVO. LA STESSA NORMA NON PREVEDE ALCUN RIMBORSO PER GLI SPOSTAMENTI EFFETUATI DALL'AMMINISTRATORE TRA IL LUOG DI LAVORO E L'ENTE PRESSO CUI ESPLICA IL MANDATO E VICEVERSA.

Testo 

Class.n. 15900/TU/00/84
Roma, 9 giugno 2011

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio per i consiglieri provinciali. Richiesta parere.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale sono stati chiesti alcuni chiarimenti in merito al rimborso delle spese di viaggio spettante agli amministratori locali.
Con un primo quesito viene chiesto di conoscere se ad un consigliere provinciale possano essere rimborsate ai sensi dell'art. 84, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le spese di viaggio sostenute per recarsi dal luogo di residenza a quello della riunione. Viene inoltre chiesto di conoscere se nel caso tale tipo di rimborso non sia ammissibile ( atteso che il rimborso al datore di lavoro ex artt. 79 e 80 farebbe presupporre, ad avviso di codesta Amministrazione provinciale, che il consigliere si sia recato sul posto di lavoro e che, quindi, debba spostarsi, per raggiungere la sede della riunione, non già dal luogo della propria residenza bensì da quello di lavoro) il consigliere abbia diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi dal luogo di lavoro alla sede della riunione.
Al riguardo si osserva che l'art. 84, del citato decreto legislativo prevede, ai commi 1 e 3, due distinte ipotesi in materia di rimborso spese ed indennità di missione.
In base a quanto disposto dal comma 1, gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Il successivo comma 3 prevede invece che agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Si rileva che il dato testuale della norma di cui al comma 3 individua nella 'residenza' fuori del capoluogo del comune, la condizione necessaria per usufruire della refusione delle spese di viaggio da parte dell'ente presso cui viene espletato il mandato elettivo. Di contro la stessa norma non prevede alcun rimborso per gli spostamenti effettuati dall'amministratore tra il luogo di lavoro e l'ente presso cui esplica il mandato e viceversa.