ASPETTATIVA PER CANDIDATURA ELETTORALE: PAGAMENTO ONERI.

Territorio e autonomie locali
8 Giugno 2011
Categoria 
13.01.09 Aspettative
Sintesi/Massima 

Il candidato alla carica consiliare collocato in aspettativa non retribuita per la rimozione della causa di ineleggibilità deve farsi carico di tutte le quote previste dagli oneri in questione.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/81 Roma, 8 giugno 2011
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

OGGETTO: Aspettativa per candidatura elettorale: pagamento oneri. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto il parere di questo Ministero in merito alla corretta applicazione dell'art. 81 del decreto legislativo n. 267/2000, in materia di aspettativa non retribuita per gli amministratori locali lavoratori dipendenti.
In particolare, viene chiesto di conoscere se tale disposizione, che prevede il pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dei consiglieri collocati in aspettativa 'a domanda', si applica anche nei confronti degli amministratori che si sono collocati in aspettativa per la rimozione della causa d'ineleggibilità disciplinata dall'art. 60, comma 1, n. 5 del TUOEL, in quanto componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune.
Al riguardo, si osserva che l'intervento legislativo dell'art. 2, comma 24, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che ha modificato l'art. 81 del decreto legislativo n. 267/2000, non ha inteso differenziare il nuovo regime normativo in relazione alle diverse motivazioni che si pongono alla base del collocamento in aspettativa non retribuita.
Pertanto, dovendosi riconoscere alla disciplina recata dall'art. 81 una valenza generale, il candidato alla carica consiliare collocato in aspettativa non retribuita per la rimozione della causa di ineleggibilità deve farsi carico di tutte le quote previste dagli oneri in questione.
Avvalendosi della stessa valutazione per quanto concerne il secondo aspetto del quesito, si rileva che nella fattispecie deve considerarsi maturata l'anzianità di servizio durante il periodo di aspettativa non retribuita per la presentazione della propria candidatura.