La disciplina generale cui fare riferimento per le assunzioni di personale non è quella contenuta nel comma 562 dell’art. 1 della legge 296/2006 come modificato dall’art. 14, comma 10, della citata legge 122/2010, bensì quella recata dal comma 557 del medesimo articolo, come sostituito dal comma 7,del citato articolo14, che ha introdotto i nuovi principi cui devono conformarsi gli enti sottoposti al patto di stabilità interno. Relativamente al caso in esame appare evidente l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale in assenza di cessazione dal servizio.
OGGETTO: Possibilità assunzionali. Quesito.
Una Prefettura ha inviato una nota con la quale ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero il quesito formulato da un comune che, avendo una popolazione di 5032 abitanti e 16 unità di personale in servizio sulle 30 previste in dotazione organica, ha chiesto se i limiti alle assunzioni di personale trovino applicazione anche nel caso in cui, come nel caso di specie, si disponga di un numero di dipendenti pari alla metà circa della dotazione prevista. L'Ente ha rappresentato, altresì, che la spesa di personale è inferiore a quella sostenuta allo stesso titolo nel 2004, ma non si sono verificate cessazioni.
Al riguardo, si precisa preliminarmente che poiché la popolazione del citato comune attualmente supera i 5000 abitanti, la disciplina generale cui fare riferimento per le assunzioni di personale non è quella contenuta nel comma 562 dell'art. 1, della legge n. 296/2006 come modificato dall' art. 14, comma 10, della citata legge 122/2010, bensì quella recata dal comma 557 del medesimo articolo, come sostituito dal comma 7, del citato articolo 14, che ha introdotto nuovi principi cui devono conformarsi gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, al fine del concorso degli stessi agli obiettivi di finanza pubblica.
In particolare, per garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale gli enti devono adottare misure, da modulare nell'ambito della propria autonomia, rivolte ai seguenti ambiti prioritari di intervento, delineati dal legislatore:
- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
Ciascuna azione, non costituisce un vincolo puntuale ma un principio, l'indicazione di uno strumento attraverso il quale garantire la riduzione, in termini assoluti, della spesa di personale.
In caso di mancato rispetto dell'obbligo di ridurre detta spesa di personale, il nuovo comma 557 ter, inserito dal suddetto comma 14, stabilisce l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 76, comma 4, della legge n. 133/2008, ovvero il divieto di assumere personale, 'a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione'.
Il comma 7, del medesimo articolo 76, a sua volta sostituito dal comma 9 dell'articolo 14 in commento, dispone il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti. I restanti enti, a norma dello stesso comma 7, possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Detta disposizione si applica, per espressa previsione ivi contenuta, a decorrere dell'1.1.2011 con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
Relativamente al caso in esame, dalla disamina delle richiamate disposizioni normative appare evidente l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale, in assenza di cessazioni dal servizio. Allo stato attuale della normativa non sono consentite deroghe. Difatti, le deroghe introdotte dalla legge n. 244/2007, sono state dapprima sospese dal D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, e poi definitivamente abrogate con il D.L. n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010.
Si prega codesta Prefettura di voler rendere comunicare quanto sopra all'Ente locale interessato.