IPOTESI INCOMPATIBILITA' PER IMPRENDITORE DESIGNATO TRA I COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE, IL QUALE TITOLARE DI PIU' IMPRESE OPERANTI IN UN AGGLOMERATO DEL CONSORZIO, FORNISCE IN MANIERA CONTINUATIVA UTILITIES AL CONSORZIO E USUFRUISCE DEI SERVIZI FO

Territorio e autonomie locali
6 Giugno 2011
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

SI RITIENE INSUSSISTENTE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ART. 63 COMMA 1, NN. 2 E 6 IN QUANTO TRA I DESTINATARI DI TALI NORME NON FIGURANO I COMPONENTI DEGLI ORGANI DEI CONSORZI TRA ENTI LOCALI.

Testo 

Class. 15900/TU/00763 Roma, 6 giugno 2011

OGGETTO: Consorzio Industriale Provinciale di ......– Incompatibilità -

Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo –
Elettorato passivo – incompatibilità –

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesto Ente ha richiesto il parere di questo Ministero in merito alla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità per un imprenditore, designato tra i componenti dell'Assemblea consortile, il quale, titolare di più imprese operanti in un agglomerato di competenza del consorzio, da un lato fornisce, in maniera continuativa e in regime di monopolio, utilities al consorzio e dall'altro usufruisce dei servizi forniti dall'ente stesso.
Inoltre viene evidenziato che l'imprenditore ha maturato un debito nei confronti dell'ente per il quale, tuttavia, come precisato da codesto Ente, non sarebbe stato ancora messo in mora.
Al riguardo, va rilevato che in base all'art.4 della legge regionale 25 luglio 2008, n.10 'l'assemblea generale è composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del consorzio o da un suo delegato.e da un rappresentante nominato dalla provincia fra gli imprenditori operanti nell'ambito provinciale, sulla base di una terna di nomi proposta dalla camera di commercio competente per territorio'.
Premesso che non viene specificato di quale dei componenti si tratti, e fatte salve eventuali specifiche disposizioni regionali in materia, si ritiene che non sussistano le cause di incompatibilità previste dall'art.63, comma 1, nn.2 e 6 del d.lgs. 267/2000, in quanto tra i destinatari di tali norme non figurano i componenti degli organi dei consorzi tra enti locali .
Né peraltro è possibile estendere l'ambito applicativo delle disposizioni in questione, in quanto le norme che restringono eccezionalmente diritti di status – come, nel caso di specie, il diritto di elettorato passivo riconosciuto dall'articolo 51 della Costituzione – sono norme di stretta interpretazione, le cui previsioni non possono essere estese in via analogica al di fuori dei casi ivi espressamente indicati (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, I Sezione, 22 ottobre 2008, n.3376).
Per quanto concerne, infine, le iniziative assunte dal Comune di .... in merito alla costituzione di un altro consorzio, si ritiene che, vertendosi su materia devoluta alla legislazione regionale, le relative problematiche potranno essere portate all'attenzione dei competenti organi.