Le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 44/1997 ha precisato che il sindaco “… viene computato ad ogni fine tra i componenti del consiglio stesso…”, con diritto di voto, e pertanto va ricompreso nel computo per la determinazione dei rappresentanti consiliari nelle commissioni nel rispetto, ovviamente, del criterio proporzionale recato dal citato art. 38, comma 6 del d.lgs.vo n. 267/2000.
In relazione al quesito posto dal comune di . relativo alla composizione delle commissioni consiliari, si rappresenta quanto segue.
E' stato chiesto se sia possibile ricomprendere il sindaco nella compagine delle forze politiche presenti nel consiglio comunale ai fini della composizione delle commissioni consiliari, considerato che il consiglio è composto da due soli gruppi con lo stesso numero di consiglieri (10).
In via preliminare si rileva che, in base a quanto disposto dall'articolo 38, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
Il legislatore non precisa come debba essere applicato il surriferito criterio di proporzionalità. E' da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.
Lo statuto del comune di . all'art. 18, comma 3, ha previsto la costituzione di dieci commissioni consiliari permanenti, rappresentative, ai sensi dell'art. 7 del regolamento del consiglio comunale, 'di tutte le forze politiche in forma proporzionale'.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 44/1997, richiamata dallo stesso ente, ha precisato che il sindaco '. viene computato ad ogni fine tra i componenti del consiglio stesso.', con diritto di voto, e pertanto va ricompreso nel computo per la determinazione dei rappresentanti consiliari nelle commissioni nel rispetto, ovviamente, del criterio proporzionale recato dal citato art. 38, comma 6 del d.lgs.vo n. 267/2000.