La cessazione anticipata del Consiglio comunale, a seguito di scioglimento dello stesso, non priva i consiglieri (inclusi quelli dimissionari dalla carica di consigliere e le cui dimissioni hanno provocato lo scioglimento del Consiglio) della qualità di componenti della Commissione elettorale comunale, ancorché sia venuta meno la qualità di consiglieri comunali.
Class.15900/TU/00/38 Roma, 19 maggio 2011
AL COMUNE DI
e, p.c. ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
Oggetto: Conservazione dell'incarico di componente della commissione elettorale da parte di un consigliere dimissionario. Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto il parere di questo Ministero in merito all'eventuale convocazione dei componenti della commissione elettorale che si sono dimessi dalla carica di consigliere del comune, le cui dimissioni hanno determinato lo scioglimento del consiglio comunale.
Come noto, l'articolo 15, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, prevede che nei comuni retti da commissario i componenti della commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso.
Pertanto, richiamando anche il contenuto del paragrafo 12 della circolare permanente della Direzione centrale dei Servizi Elettorali n. 2600/L del 1° febbraio 1986 (Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), dal tenore letterale della legge si argomenta che la cessazione anticipata del Consiglio comunale, a seguito di scioglimento dello stesso, non priva i consiglieri (inclusi quelli dimissionari dalla carica di consigliere e le cui dimissioni hanno provocato lo scioglimento del Consiglio) della qualità di componenti della Commissione elettorale comunale, ancorché sia venuta meno la qualità di consiglieri comunali.