INCOMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI SINDACO E QUELLA DI PRESIDENTE DI UNA SOCIETA' SPORTIVA

Territorio e autonomie locali
12 Maggio 2011
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

La constatazione che la somma versata annualmente alla Società sportiva dal comune non appare corrispettiva di un rapporto sinallagmatico di natura onerosa per i servizi resi, che non sia previsto neanche un rimborso delle spese sostenute dal presidente della polisportiva e che la stessa non sia una vera e propria impresa, porta ad escludere un appalto di servizio.
Pertanto, salvo ulteriori elementi concernenti la natura dell’ente e l’articolazione del rapporto con il comune di cui questo Ministero non dispone, non sembrano sussistere, nella fattispecie rappresentata, le cause ostative previste dall’art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000.

Testo 

Prot. n.15900/TU/00/63 Roma, 12 maggio 2011

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla compatibilità tra la carica di amministratore degli enti locali e cariche sociali. Art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato formulato un quesito in merito alla sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di presidente di una Società sportiva.
Per quanto concerne l'aspetto generale della questione si richiama la normativa disposta dall'art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000 che disciplina specificamente i casi di incompatibilità con la carica di amministratore locale.
In linea di massima, si osserva che, dalla documentazione pervenuta non appare possibile riscontrare elementi che possono ricondurre alle ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1, n. 1 del citato articolo; infatti, non è dato desumere forme di ingerenza dell'ente nell'attività del sodalizio tali da consentire al comune di concorrere alla formazione della volontà della Società; neanche la somma versata annualmente all'associazione fa propendere per il configurarsi della predetta ipotesi di incompatibilità, essendo tale quota non superiore al 10% delle entrate dell'ente. Peraltro, il contributo non appare comunque qualificabile come sovvenzione facoltativa in quanto corrisposto, ai sensi della L.R. n. 17/99, quale parziale rimborso dei costi di gestione.
La questione potrebbe essere ricondotta all'ipotesi di incompatibilità del comma 1, n. 2 dell'art. 63, nell'eventualità che il consigliere in questione sia amministratore di un ente che, con la propria gestione svolge un servizio nell'interesse del comune.
L'assenza della finalità di lucro, evidenziata nella nota in riferimento, non è sufficiente ad escludere la sussistenza dell'incompatibilità. Il comma 2 dell'art. 63 ha, infatti, escluso l'applicazione della suddetta ipotesi solo per coloro che hanno parte in cooperative sociali, iscritte regolarmente nei registri pubblici, dal momento che solo tali forme organizzative offrono adeguate garanzie per evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato da parte degli eletti ed il conflitto, anche solo potenziale, che la medesima persona sarebbe chiamata a dirimere se dovesse scegliere tra l'interesse che deve tutelare in quanto amministratore dell'ente che gestisce il servizio e l'interesse che deve tutelare in quanto consigliere del comune che di quel servizio fruisce.
Nel caso in esame, la constatazione che la somma versata annualmente alla Società sportiva dal comune non appare corrispettiva di un rapporto sinallagmatico di natura onerosa per i servizi resi, che non sia previsto neanche un rimborso delle spese sostenute dal presidente della polisportiva e che la stessa non sia una vera e propria impresa, porta ad escludere un appalto di servizio.
Pertanto, salvo ulteriori elementi concernenti la natura dell'ente e l'articolazione del rapporto con il comune di cui questo Ministero non dispone, non sembrano sussistere, nella fattispecie rappresentata, le cause ostative previste dall'art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000.