Considerato che tra il primo mandato elettorale - di durata ridotta ma in ogni caso superiore a due anni sei mesi ed un giorno, poi seguito da una gestione commissariale - ed il secondo non si è verificata alcuna tornata elettorale intermedia, interruttiva della sequenza temporale di cui al citato art. 51, comma 2, del T.U.O.E.L.,sussiste la causa ostativa alla terza candidatura di cui al citato art. 51 del d.lgs. n. 267/2000 atteso che le prossime elezioni sarebbero quelle immediatamente successive alla scadenza del secondo mandato.
Class. n. 15900/TU/00/51 Roma, 5 maggio 2011
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
AL COMUNE DI
(Rif. n. 2412 del 21 marzo 2011)
OGGETTO: Limitazione dei mandati del sindaco. Quesito.
Si fa riferimento alle note sopradistinte, con le quali viene chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'interpretazione da dare all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, per il quale 'chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche'.
Nelle note in riferimento viene specificato che l'amministratore è stato eletto alla carica di sindaco per la prima volta nel mese di giugno 2004 e tale mandato è stato interrotto dallo scioglimento del consiglio comunale disposto con d.P.R. del 24 febbraio 2007, con la conseguente gestione commissariale protrattasi fino al rinnovo degli organi amministrativi avvenuto nelle elezioni del maggio 2007.
Considerato che il menzionato amministratore è stato eletto nuovamente sindaco nella suddetta tornata elettorale, si chiede, atteso che il primo ed il secondo mandato sono stati intervallati dalla citata gestione commissariale, se sia ancora possibile una sua rielezione per un ulteriore mandato consecutivo alla carica sindacale attualmente ricoperta.
Al riguardo si osserva che la continuità dei due mandati consecutivi, al verificarsi dei quali l'art. 51 T.U.O.E.L. dispone la non rieleggibilità alla carica di sindaco, non viene meno per effetto dell'interposizione di una gestione commissariale.
La Corte di Cassazione, sebbene chiamata a pronunciarsi su un diverso caso, ha avuto modo di precisare che, affinché non si configuri la condizione ostativa prevista dal citato art. 51, è necessario che il secondo mandato amministrativo sia stato seguito da una tornata elettorale alla quale il sindaco uscente non si è candidato. In particolare è stato precisato che " ... l'ambito di operatività del divieto (ex art. 51 cit) è puntualmente ed univocamente chiarito, nel senso della sua correlazione ad una sequenza temporale caratterizzata dalla compresenza, oltreché dell'avverbio "immediatamente" (già di per sé sufficiente ad escludere il permanere dell'ineleggibilità oltre la tornata elettorale successiva alla conclusione del secondo mandato) anche della incidentale (rafforzativa) "allo scadere del secondo mandato", che non lascia alcun margine di dubbio interpretativo in ordine alla circostanza che per le elezioni diverse da quelle immediatamente successive alla scadenza del mandato non operi più la causa di ineleggibilità .... " (cfr. Corte Cass., sent. n. 13181 del 5 luglio 2007).
Nel caso in esame, considerato che tra il primo mandato elettorale - di durata ridotta ma in ogni caso superiore a due anni sei mesi ed un giorno, poi seguito da una gestione commissariale - ed il secondo non si è verificata alcuna tornata elettorale intermedia, interruttiva della sequenza temporale di cui al citato art. 51, comma 2, del T.U.O.E.L., questa Direzione è del parere che sussista la causa ostativa alla terza candidatura di cui al citato art. 51 del d.lgs. n. 267/2000 atteso che le prossime elezioni sarebbero quelle immediatamente successive alla scadenza del secondo mandato.