L’art. 3, comma 61 legge 350/2003, ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche anche agli enti locali la possibilità di attingere a graduatorie valide di altre amministrazioni. Come previsto dal richiamato art. 91 D.Lgs n. 267/2000, la graduatoria deve essere in corso di validità non può essere utilizzata per posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del bando di concorso. Come precisato dal Dipartimento della Funzione pubblica nota n. 6351 del 13.3.2004, la medesima deve riguardare concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del posto che si intende coprire. Si ritiene di fornire risposta negativa in ordine alla possibilità di utilizzare la graduatoria di cui trattasi.
OGGETTO: Art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003. Utilizzo graduatoria concorsuale di altro comune. Richiesta di parere.
Si fa riferimento ad una nota con la quale una Amministrazione ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità di procedere alla copertura di un posto vacante di istruttore direttivo, cat. D1, mediante l'utilizzo di una graduatoria di altro comune, ancora valida, relativa ad una procedura concorsuale indetta per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, cat. D 1.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003, ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, e quindi anche agli enti locali, la possibilità di attingere a graduatorie tuttora valide di altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti.
Al fine di garantire il rispetto dei principi generali in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, il legislatore ha individuato, quindi, nell'accordo tra le amministrazioni il presupposto necessario. Detto accordo, che preferibilmente deve avvenire prima della formale approvazione della graduatoria, ha lo scopo anche di evitare che la procedura stessa possa costituire una modalità di elusione delle norme che vietano la possibilità di effettuare richieste nominative di candidati inseriti nelle predette graduatorie.
Come previsto dal richiamato art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, la graduatoria deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del bando di concorso. Inoltre, come precisato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 6351 del 13.3.2004, la medesima deve riguardare concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del posto che si intende coprire.
Tale ultimo presupposto non si ravvisa nel caso di specie, tenuto conto che la graduatoria che si vuole utilizzare riguarda una procedura concorsuale per la copertura di un posto di Istruttore direttivo-Specialista di vigilanza, cat. D1, profilo caratterizzato da specifica professionalità, mentre codesta Amministrazione ha necessità di coprire un posto di istruttore direttivo D1. E' il caso di rilevare, inoltre, che dal documento relativo alla dotazione organica del personale all'1.7.2008, trasmesso unitamente al quesito, non risulta vacante alcun posto di cat. D.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene, quindi, di dover fornire risposta negativa in ordine alla possibilità di utilizzare la graduatoria di cui trattasi.