RIMBORSO SPESE LEGALI

Territorio e autonomie locali
14 Aprile 2011
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

LA CORTE DI CASSAZIONE, CON SENTENZA DEL 24 MAGGIO 2010, HA AFFERMATO CHE IL RICHIAMO ALL'ANALOGIA CON LA DISCIPLINA DETTATA PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI NON APPARE PERTINENTE; PERTANTO, IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI PENALI NON APPARE PIU' PRATICABILE.

Testo 

Class. n. 15900/10/ B/1/A Roma,
ALLA CITTA' DI

e, p.c. ALLA PREFETTURA- UTG
DI

OGGETTO: Quesito su rimborsabilità delle spese legali.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di recupero delle somme corrisposte, nel febbraio 2006, per il rimborso delle spese legali sostenute da ex amministratori locali in un procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere.
Al riguardo, si premette che la giurisprudenza ha da sempre evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali stabilendo che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che avevano sostenuto le spese legali.
Il giudice ordinario ha, peraltro, chiarito ulteriormente tale concetto precisando che il rimborso previsto dall'art. 1720, comma 2 del codice civile 'concerne solo le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi. Più esattamente esso si riferisce alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere. Perciò il Legislatore del 1942 ha sostituito l'espressione ' a causa' all'espressione 'in occasione dell'incarico', contenuta nell'art. 1754 cod.civ. 1865. In tal modo, si è precisato, il Legislatore si è riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico. L'ipotesi, si è chiarito, non si verifica quando l'attività di esecuzione dell'incarico abbia in qualsiasi modo dato luogo ad un'azione penale contro il mandatario, e questi abbia dovuto effettuare spese di difesa delle quali intenda chiedere il rimborso ex art.1720 cit. Ciò è evidente nel caso in cui l'azione si riveli, ad esito del procedimento penale, fondata, ed il mandatario-reo venga condannato, giacché la commissione di un reato non può rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito
(art.1343 e 1418 cod.civ.). Ma la verificazione dell'ipotesi non è possibile neppure quando il mandatario - imputato, venga prosciolto, giacché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e dato dall'accusa poi rivelatasi infondata.
Anche in questa eventualità non era dunque ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso' (cfr, Corte Suprema di Cassazione- sez. I civ., del 20 dicembre 2007, depositata il 16 aprile 2008, n.10052).
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali della Cassazione e del Consiglio di Stato, quest'ufficio ha ritenuto che le spese legali possono essere rimborsate solo qualora vi sia una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente o dell'amministratore con una pronuncia di assoluzione nel merito dalle imputazioni contestate.
A ciò si aggiunge che, ai fini del rimborso, si debba ravvisare il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria.
Occorre evidenziare, però, che non è sufficiente che il processo penale per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio si sia concluso con l'assoluzione, ma deve coesistere l'ulteriore condizione della mancanza di conflitto di interessi con l'ente ( cfr Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg-. Liguria, sent. n.580 del 13 ottobre 2008).
La Corte di Cassazione, con la richiamata sentenza n. 1265 del 24 maggio 2010, ha posto un'ulteriore definitiva restrizione in ordine alla applicabilità del rimborso delle spese legali.
Infatti, la Cassazione, ha affermato che il richiamo all'analogia con la disciplina dettata per i dipendenti degli enti locali non appare pertinente, poiché tale analogia 'risulta correttamente evocabile solo quando emerga un vuoto normativo nell'ordinamento, che nella specie non è configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro, e la detta diversità non appare priva di razionalità, atteso che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini, ai quali rispondono (e quindi non all'ente) del loro operato'.
Pertanto, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale non appare più praticabile il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali sottoposti a procedimenti penali.
Per quanto concerne il recupero delle somme corrisposte per il rimborso delle spese legali, lo stesso dovrà essere conseguenza di valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse e che, in virtù dell'autonomia decisionale, sono di esclusiva competenza dell'ente stesso.