Copertura posto responsabile Servizio Polizia Municipale mediante immissione nei ruoli di dipendente di altra amministrazione, cat. D3 che aveva prestato servizio presso l’Ente in posizione di comando, ai sensi del comma 2 bis, dell’art. 30, del D.L.g

Territorio e autonomie locali
13 Aprile 2011
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Il comma 2 bis, dell’art. 30 del D.L.gs n. 165/2001, prevede che le amministrazioni, prima di procedere alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, del medesimo articolo, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. In quel caso, il dipendente è inquadrato nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’amministrazione di provenienza.

Testo 

OGGETTO: Copertura del posto di responsabile di un Servizio di Polizia municipale mediante immissione in ruolo di dipendente di altra amministrazione. Richiesta parere.

Si fa riferimento ad una nota con la quale una Amministrazione ha rappresentato di avere provveduto, con una delibera e con effetto dal giorno successivo, alla copertura del posto di responsabile del servizio di polizia municipale mediante immissione nei ruoli, ai sensi del comma 2 bis, dell'art. 30, del D.Lgs. n. 165/2001, di un funzionario di vigilanza, Cat. D3, dipendente di altra amministrazione, che aveva prestato servizio presso un Ente in posizione di comando, a tempo pieno.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
Il comma 2 bis, dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, richiamato anche da codesta Amministrazione, prevede che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, del medesimo articolo, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. In tal caso, il dipendente è inquadrato nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
Come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 4/2008, con la previsione contenuta nel citato comma 2bis, il legislatore ha inteso 'garantire una più efficiente allocazione delle risorse umane quando si ricorre ad istituti tipicamente temporanei per corrispondere ad esigenze durature. Occorre, quindi, definire queste situazioni di incertezza, che si verificano tutte le volte in cui, a prescindere dai limiti posti dalla contrattazione, la durata dell'utilizzo di personale supera la programmazione triennale del fabbisogno'.
Ciò premesso, sembra utile rammentare che il comma 1, del medesimo articolo 30, al fine di assicurare trasparenza all'azione amministrativa, stabilisce espressamente che le amministrazioni debbono, in ogni caso, rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico, da ricoprire mediante la cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta.
Relativamente alla fattispecie rappresentata, non sembra ravvisarsi la sussistenza dei requisiti previsti dalla sopraccitata normativa. Difatti, prima di attivare le procedure di mobilità, e prima di queste, quella di immissione nei ruoli di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, è necessario che l'Amministrazione abbia manifestato la propria volontà di procedere alla copertura del posto vacante mediante apposita previsione nel documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale. Nel caso in esame, il citato documento non conteneva tale previsione; ciò ha reso necessario, da parte di codesto Ente, un'integrazione alla suddetta programmazione mediante l'adozione della delibera di G.M. n. 282 del 30/12/2010, approvata lo stesso giorno della delibera n. 283, con la quale si disponeva l'assunzione, per immissione nei ruoli, del citato dipendente di cat. D3.
Si deve rilevare che, secondo le indicazioni fornite in materia di mobilità dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la richiamata circolare n. 4/2008, il comma 2bis dell'art. 30 in commento è teso a regolarizzare situazioni che perdurano da anni, mentre, nel caso di cui si discute, il comando era stato disposto solo dal 19.11.2010 al 31.12.2010, come precisato nella delibera n. 238.