PRESUNTA INCOMPATIBILITA' EX ART. 63 COMMA 1, N. 4 TUOEL - LITE PENDENTE.

Territorio e autonomie locali
12 Aprile 2011
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

NON SUSSISTE LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' DI CUI ALL'ART 63 COMMA 1, N.4 TUOEL QUANDO L'AMMINISTRATORE NON E' PARTE PROCESSUALE NEL GIUDIZIO CON IL COMUNE, MA LO E' LA SOCIETA' DI CUI IL CONSIGLIERE COMUNALE E' RAPPRESENTANTE LEGALE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 12/04/2011

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OGGETTO: Comune di ..... Presunta incompatibilità di un consigliere ex art.63, comma1, n.4 del d.lgs n.267/00. Quesito.

Il comune di ....., con la nota n.2011/18122 del 31 marzo u.s., che si allega in copia, ha formulato un quesito in merito alla sussistenza della causa di incompatibilità ex art.63, comma 1, n.4. del T.U.O.E.L per un consigliere comunale che, in qualità di legale rappresentante p.t. della Società Consorzio ......i s.r.l., ha notificato all'Agenzia del Demanio, alla Regione Veneto ed al comune di ..... un ricorso volto a far dichiarare l'illegittimità del calcolo degli indici di rivalutazione dei canoni demaniali operati a far data dall'1/01/1998 con la conseguente condanna alla restituzione dei canoni delle concessioni dell'arenile e dell'imposta regionale versati per gli anni 2007 e 2008; tale contenzioso si è concluso con sentenza del Tribunale di Venezia del 21/01/2011.
Al riguardo, si rappresenta che secondo una giurisprudenza meno recente la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'espressione ' essere parte di un procedimento' va intesa in senso tecnico, per cui la pendenza di una lite va accertata con riferimento alla qualità di parte in senso processuale, quindi, agli effetti della sussistenza della causa di incompatibilità della lite pendente con il comune non sono sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce ' ex se' il presupposto dell'incompatibilità ( cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 1991, n.1666).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente è stato ritenuto che ad integrare gli estremi della causa di incompatibilità di cui al comma 1, n.4) del citato articolo 63, ' non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti , ossia una reale situazione di conflitto: solo in tal caso sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi nella lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo..'(cfr. Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n.10335 ).
Nel caso in esame quest'ufficio è dell'avviso che non sussista la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.4 del T.U.O.E.L. in quanto l'amministratore non è parte processuale nel giudizio con il Comune, ma lo è la società di cui il consigliere comunale in questione è rappresentante legale.
Peraltro, la stessa Corte Costituzionale è stata chiamata dalla Corte di Appello di Firenze a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art.63 , comma 1, n.4, in occasione di una questione in parte analoga a quella ora in esame, concernente un giudizio instaurato nei confronti di un comune da un consigliere comunale non in proprio, ma quale amministratore di due società di diritto privato. Il giudice delle leggi, con sentenza del 2 luglio 2008, n.240, ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il remittente solleciti alla Corte stessa un intervento additivo al quale non è costituzionalmente obbligata atteso che spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, stabilire il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.
Secondo la Corte Costituzionale è, quindi, inammissibile la questione di costituzionalità sollevata, in riferimento agli artt.3 e 97 Cost., sulla disposizione di cui all'art.63, comma 1, n.4 , del d.lgs. n.267/2000, che individua le incompatibilità per lite pendente nei confronti degli amministratori locali, sollevata nella parte in cui non è estesa all'ipotesi ove l'eletto sia titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite con l'ente locale.
Per completezza si significa che il comune di ....., in conformità al principio generale per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, potrà eventualmente esaminare la questione sotto il profilo dell'art.63, comma 1, n.1) o n.2), del d.lgs. n.267/2000, sulla base degli atti in possesso.
Nei termini sopra esposti è l'avviso di questo Ministero che si prega di voler portare a conoscenza dell'ente interessato.