VERIFICA DA PARTE DEL COMUNE SULLA TIPOLOGIA DEL RAPPORTO CRETOSI, QUINDI SU PRESUNTA INCOMPATIBILITA' IN CAPO AD UN CONSIGLIERE SUBENTRANTE "PRESIDENTE DI UNA SPA A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICON NELLA QUALE IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE DEL 3,04%.
Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 18 MARZO 2011
OGGETTO: Comune di ....... Quesito relativo all'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 1 e 2, T.U.O.E.L.
Si fa riferimento alla nota sopraevidenziata, con la quale è stato trasmesso un quesito del comune di ..... in merito alla sussistenza di una causa d'incompatibilità per un consigliere comunale subentrante, 'presidente di una società per azioni a capitale interamente pubblico', nella quale il predetto Comune ha una partecipazione pari al 3,04%.
Occorre preliminarmente chiarire che, qualora con l'espressione 'presidente di una società di capitali' si faccia riferimento al presidente dell'assemblea dei soci, la normativa sulle incompatibilità appare senz'altro inapplicabile, in quanto la stessa è rivolta specificamente a limitare la posizione dell'amministratore locale che sia anche amministratore (o componente del consiglio di amministrazione) di una società.
Viceversa, qualora l'espressione abbia voluto indicare il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, questa Direzione Centrale concorda con quanto evidenziato da codesta Prefettura in ordine all'inapplicabilità al caso in esame dell'ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1, n. 1, dell'art. 63 del D. Lgs. n. 267/2000, in virtù della partecipazione del comune al capitale sociale in misura inferiore al 20 %, limite posto all'operatività della norma dal decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168.
Sebbene lo statuto comunale rechi una preclusione assoluta per i consiglieri comunali alla partecipazione ai consigli di amministrazione delle società di capitali, la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità rientra, ai sensi dell'art. 117 lett. p) della Costituzione, tra quelle di competenza esclusiva statale e, pertanto, in via generale, lo statuto comunale può in tale ambito contenere solo norme che siano compatibili con la disciplina prevista dagli artt. 63 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000.
Piuttosto, considerato che l'oggetto sociale della società in questione comprende esclusivamente attività di gestione di servizi pubblici locali, occorre esaminare se, nel caso in questione, non sia riscontrabile la fattispecie di cui al n. 2 del comma 1 del citato art. 63, sempre che l'ente comunale abbia stipulato un contratto di servizio o di appalto con la società in cui il consigliere è amministratore.
In tal caso, infatti, ricorrerebbe il divieto a ricoprire cariche elettive locali per l'amministratore 'che abbia parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune' (art. 63, comma 1, n. 2).
Sarà cura del Comune verificare se sussista un rapporto contrattuale di tale natura tra la società in questione e l'ente stesso, nel qual caso, in conformità al principio generale che ogni organo collegiale deliberi innanzitutto sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la contestazione della causa ostativa all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare prevista dall'art. 69 del citato decreto legislativo, che garantisce comunque il corretto contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa d'incompatibilità contestata.