Cumulo di indennità di funzione e gettoni di presenza dovuti per mandati politici espletati presso enti diversi dallo stesso amministratore.

Territorio e autonomie locali
16 Marzo 2011
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Con l’entrata in vigore del d.l. 31/05/10, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30/07/10, n. 122, chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 16 marzo 2011

AL SIGNOR PREFETTO DI

OGGETTO: Cumulo di indennità di funzione e gettoni di presenza dovuti per mandati politici espletati presso enti diversi dallo stesso amministratore.

E' pervenuta a questo Ministero, senza alcuna lettera di trasmissione, l'allegata delibera della provincia di del 12 febbraio 2010, con la quale è stata riconosciuta ad alcuni consiglieri provinciali, che espletano il proprio mandato politico in enti diversi, la possibilità di cumulo dei gettoni di presenza con l'indennità di funzione per il periodo compreso dal gennaio 2008 al maggio 2010, con la conseguente corresponsione delle somme non percepite nel periodo citato.
Sulla questione questo Ministero ha espresso l'avviso, peraltro confortato da analogo parere reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che con l'abrogazione del comma 6 dell'art. 82 del T.U.O.E.L. da parte della Finanziaria 2008, non fosse più cumulabile l'indennità di funzione con i gettoni di presenza anche per mandati elettivi presso enti diversi, potendo, viceversa, l'interessato optare per uno dei due emolumenti.
Diverso è invece l'orientamento che si è affermato nella giurisprudenza amministrativa. Infatti, oltre alla sentenza del TAR Lecce citata nella delibera in argomento, da ultimo si è espresso anche il TAR Piemonte con decisione n. 4377/2010.
Si fa comunque presente che con l'entrata in vigore del d.l. 31/05/10, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30/07/10, n. 122, chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.
Ne deriva che il legislatore, estendendo il divieto di cumulo originariamente contemplato solo tra due diverse indennità di funzione, ha precluso la possibilità di percepire contemporaneamente indennità di funzione e gettoni di presenza previsti per le cariche ricoperte presso enti diversi.
Valuti la S.V. l'opportunità di richiamare l'attenzione dell'ente in questione sulla nuova disciplina che non consente più il suddetto cumulo, a decorrere dal 31 maggio 2010.

IL DIRETTORE CENTRALE