QUESITI SU ART. 5 C.7 E ART. 6 C.3 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO DALLA LEGGE 122/2010

Territorio e autonomie locali
16 Marzo 2011
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

TUTTI GLI EMOLUMENTI SONO DECUTTATI DEL 105 RISPETTO AGLI IMPORTI ALLLA DATA DEL 30 APRILE 2010- SINO AL 31 DICEMBRE 2012 GLI EMOLUMENTI NON POSSONO SUPERARE GLI IMPORTI RISULTANTI AL 30 APRILE 2010, COME RIDOTTI PRECEDENTEMENTE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 16 MARZO 2010

OGGETTO: Comune .......... Quesito relativo all'applicazione dell'art. 5, comma 7 e dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato chiesto di conoscere il parere di questa Direzione Centrale in merito a due quesiti inerenti l'applicazione della normativa relativa ai compensi spettanti ai consiglieri comunali e circoscrizionali, su cui è intervenuto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con il primo quesito è stato richiesto, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali, se gli importi delle indennità di funzione da corrispondere agli amministratori del Comune debbano essere comunque decurtati a decorrere dal 1° gennaio 2011 in forza del disposto di cui all'art. 6, comma 3, del citato decreto- legge.
Con il secondo quesito si chiede di conoscere se debba essere corrisposta l'indennità di funzione ai presidenti dei consigli circoscrizionali ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la modifica introdotta dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si osserva preliminarmente che la recente manovra finanziaria varata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, all'art. 5, comma 7, che con decreto del Ministro dell'Interno - da emanarsi ai sensi dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - siano rideterminati in riduzione gli importi delle indennità di funzione degli amministratori comunali e provinciali già previsti nel decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, e siano determinati gli importi dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni.
Il successivo art. 6, comma 3, del citato decreto-legge statuisce che, 'fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.'
Nel segnalare che è in corso di definizione l'iter di emanazione del nuovo regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali, sul primo quesito questo ufficio è del parere che, ai fini del calcolo dell'indennità spettante agli amministratori locali, devono trovare applicazione le disposizioni del citato art. 5, comma 7, essendo espressamente individuati i destinatari di tale norma, mentre il richiamato art. 6, comma 3, dello stesso decreto sembra avere un più ampio ambito di applicazione e comunque destinato a soggetti giuridici diversi da quelli espressamente individuati dal segnalato art. 5, comma 7.
Tale interpretazione si ritiene peraltro sia in linea con il generale principio dell'ordinamento in base al quale, quando più leggi o più disposizioni regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale.
Quanto al secondo quesito, si rileva che il successivo comma 6 dell'art. 5, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, ha statuito che nessuna indennità è più dovuta ai consiglieri circoscrizionali, ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane.
Si osserva, in proposito, che nessuna nuova disposizione è stata dettata dalla normativa di riforma con riferimento ai presidenti dei consigli circoscrizionali e che pertanto permane, a norma del primo comma del citato art. 82, il diritto all'indennità di funzione per i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia.