Rimborso spese legali – dirigente del servizio avvocatura di una provincia chiede se è possibile procedere alla refusione delle spese legali sostenute da un ingegnere non dipendente dell’amministrazione, nominato presidente commissione d’esame di c

Territorio e autonomie locali
3 Febbraio 2011
Categoria 
17.01 Applicazione C.C.N.L.
Sintesi/Massima 

La normativa che disciplina la materia del patrocinio legale, contenuta nell’art. 28 del CCNL 14.9.2000 pone come uno dei presupposti per la sua applicazione che la persona implicata in un procedimento civile o penale sia dipendente dell’ente.

Testo 

OGGETTO: richiesta parere per rimborso spese legali.

Si fa riferimento ad una nota n. 64088 del 26.11.2010, con la quale il dirigente del servizio avvocatura di codesta Provincia ha formulato un quesito inteso a conoscere se sia possibile procedere alla refusione delle spese legali sostenute da un ingegnere, non dipendente dell'amministrazione, nominato presidente di una commissione d'esami di un concorso per geometri indetto da codesta Amministrazione, tenuto conto che il procedimento si è concluso con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Al riguardo, si fa presente che non risulta possibile ammettere a rimborso le spese legali sostenute per la difesa in giudizio da soggetti che non siano legati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, ciò in quanto la normativa che disciplina la materia del patrocinio legale, contenuta nell'art. 28 del CCNL 14.9.2000 pone come uno dei suoi presupposti per la sua applicazione che la persona implicata in un procedimento civile o penale sia dipendente dell'ente.
Nella fattispecie in esame non sussiste tale presupposto, tenuto conto che il soggetto nominato presidente della commissione del predetto concorso è un ingegnere non dipendente di codesta Provincia.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Cicala)