RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE DEL 10%.

Territorio e autonomie locali
31 Gennaio 2011
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Con l'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006 è stata introdotta una disposizione che di fatto ha prodotto un effetto di “sterilizzazione permanente" del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza, Tale sistema ha successivamente trovato una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione de1 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il parere del 17 dicembre 2009, ha confermato la vigenza di tale norma.

Testo 

Class.15900/TU/00/82 Roma, 31 gennaio 2011

AL COMUNE DI
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: indennità di funzione e gettoni di presenza.

Si fa riferimento alla nota del 21 dicembre 2010, con la quale sono stati chiesti dei chiarimenti in ordine alla rideterminazione dell'indennità di funzione da corrispondere agli amministratori comunali, con particolare riferimento alla riduzione del 10% stabilito dall'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005.
Al riguardo, come noto, con il menzionato art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006 è stata introdotta una disposizione che di fatto ha prodotto un effetto di 'sterilizzazione permanente" del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza, Tale sistema, che peraltro male si conciliava - logicamente e normativamente con le sopravvenute novelle agli art. 82 e 83 del Tuoel apportate dall'art. 2. comma 25, della Finanziaria 2008, ha successivamente trovato, ad avviso di quest'Ufficio, una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione de1 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Tuttavia, tenuto conto che da più parti erano state sollevate perplessità in merito alla vigenza della menzionata norma, in particolare per quanto riguarda l'arco temporale in cui la stessa dovesse trovare applicazione, quest'Ufficio ha ritenuto di formulare al riguardo un apposito quesito al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'Amministrazione finanziaria, con il parere del 17 dicembre 2009, ha confermato la vigenza di tale norma.
Si fa presente, infine, che la riduzione del 30% stabilita dal citato art. 61, comma 10, della legge n. 133/2008, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, è stata confermata dall'art. 1, comma 120, della legge n. 220/2010 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato /Legge di stabilità 2011)'.

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