Sostituzione personale assente per maternità. Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, grave situazione dell’ente per collocamento in aspettativa per maternità del personale in servizio presso l’ufficio di ragioneria. Possibilità di proce

Territorio e autonomie locali
20 Gennaio 2011
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

L’art. 36 Dlgs 165/2001 prevede, per rispondere alle esigenze temporanee ed eccezionali, che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione. L’Ente potrà procedere, anche a tempo determinato, all’assunzione di personale, in conformità alla normativa assunzionale prevista per gli enti di minori dimensioni dal comma 562 dell’art. 1 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 14, comma 10, della legge 122/2010. Tenere presente il parere, n. 955 del 21.9.2010, della Corte dei Conti sez. Lombardia.

Testo 

OGGETTO: sostituzione del personale assente per maternità.

Con una nota il Sindaco di un comune, con popolazione inferiore a 5.000 ab, ha rappresentato la grave situazione in cui versa l'ente a causa del collocamento in aspettativa per maternità del personale in servizio presso l'ufficio di ragioneria.
Al riguardo, si fa presente che la possibilità di procedere alla sostituzione del personale assente per maternità è consentita dalla normativa vigente.
Invero, l'art. 36 del Dlgs 165/2001 espressamente prevede che, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione, come richiamate nell'articolo medesimo, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Pertanto, l'Ente potrà procedere all'assunzione, anche a tempo determinato di personale, in conformità alla normativa assunzionale prevista, per gli enti di minori dimensioni dal comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006, come modificato dall' art. 14, comma 10, della legge 122/2010, tenendo presente che la Corte dei Conti - sezione di controllo per la Lombardia, con il parere n. 955 del 21.9.2010, ha ritenuto non applicabile a detti enti il limite del 20%previsto dall'art. 76, comma 7, della legge 133/2008, come modificato dal comma 118 dell'art. 1 della legge 220/2010.
Tuttavia, nel caso in cui l'Ente abbia una spesa di personale pari o superiore al 40% delle spese correnti e sia soggetto, quindi, al divieto assunzionale previsto dal citato art. 76, comma 7, dovrà necessariamente procedere ad una riorganizzazione del proprio personale, ricorrendo a procedure di mobilità interna.
Si prega di voler informare di quanto sopra il Sindaco del comune.