RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL SINDACO CHE HA LASCIATO LA LOCALITA' DI VILLEGGIATURA PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE NEL COMUNE DOVE SVOLGE IL MANDATO

Territorio e autonomie locali
11 Gennaio 2011
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

L’art. 84, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede solo per gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del rispettivo organo assembleare, nonché per la presenza necessaria presso la sede dell’ufficio per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
In merito si è formato un orientamento giurisprudenziale caratterizzato dall’assimilazione del concetto di residenza a quello della residenza di fatto ex art. 43, comma 2, del codice civile, cioè della dimora abituale.
Il requisito dell’abitualità che la dimora deve possedere è la risultante del fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo e dell’elemento soggettivo della volontà della persona a rimanervi, volontà desumibile da circostanze concomitanti e di concordante significato, fra le quali assume valore preminente lo svolgimento in loco dell’attività lavorativa.
Pertanto si ritiene possa escludersi il richiesto rimborso.

Testo 

Prot.n. 15900/TU/00/84 Roma, 11 gennaio 2011

ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI

OGGETTO: Rimborso spese viaggio al sindaco. Quesito.

Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: rimborso spese viaggio.

Si fa riferimento all'unita mail inviata dal comune di , datata 10 settembre 2010, con la quale è stato chiesto se sia legittimo corrispondere il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal sindaco che, per partecipare alle celebrazioni religiose tenutesi nel comune dove svolge il mandato, ha dovuto lasciare la località dove soggiornava in vacanza.
Come noto, l'art. 84, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede solo per gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del rispettivo organo assembleare, nonché per la presenza necessaria (cioè riconducibile ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato) presso la sede dell'ufficio per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Si soggiunge che, in materia di residenza dei dipendenti pubblici, si è formato un orientamento giurisprudenziale caratterizzato dall'assimilazione del concetto di residenza a quello della residenza di fatto ex art. 43, comma 2, del codice civile, cioè della dimora abituale.
Il requisito dell'abitualità che la dimora deve possedere, affinché risulti giuridicamente rilevante, è la risultante del fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo e dell'elemento soggettivo della volontà della persona a rimanervi, volontà desumibile, secondo la sentenza n. 5816 del 17 ottobre 2005 della VI sezione del Consiglio di Stato, da circostanze concomitanti e di concordante significato, fra le quali assume valore preminente lo svolgimento in loco dell'attività lavorativa.
La fattispecie rappresentata non è riconducibile alle oggettive condizioni sopra esposte che danno titolo al rimborso delle spese di viaggio, che pertanto si ritiene possa escludersi.
Si prega di voler rappresentare quanto sopra agli autori del quesito.

IL DIRETTORE CENTRALE